News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 30 gen 2024 alle 08:08 | A cura dell'Ufficio Stampa
I soggetti che intendono fruire del bonus acqua potabile devono presentare, a partire dal 1° febbraio e fino al 28 febbraio 2024, la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto di sistemi filtraggio dell’acqua potabile, al fine di beneficiare del relativo credito d’imposta (Bonus acqua potabile).
L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e prorogata fino al 2023 (ma, al momento non per il 2024) è riconosciuta sulle spese sostenute, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, per l’acquisto e installazione di sistemi di:
• filtraggio;
• mineralizzazione;
• raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese risultanti dalla comunicazione presentata. A tal riguardo, si ricorda che l’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
• 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
• 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
E’, inoltre, previsto un limite annuale di spesa (pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023), con la conseguenza che il bonus effettivamente fruibile potrebbe risultare inferiore.
Il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” deve essere inviato esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato, mediante:
• il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
• i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento.
Il credito d’imposta, fino all’importo massimo fruibile, è utilizzabile:
• dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione tramite il modello F24;
• dagli altri soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.
In caso di utilizzo in compensazione mediante modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6975”.
Gli uffici del settore fiscale di Confartigianato sono a disposizione degli associati per ulteriori chiarimenti.
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