News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 21 ago 2024 alle 15:30 | A cura dell'Ufficio Stampa
L'articolo 7, comma 3, del DL 113/2024 (DL Omnibus) ha prorogato, fino al 30 novembre 2024, la possibilità di rivalutare (ex articoli 5 e 7 della Legge 448/2001), i terreni (edificabili o con destinazione agricola) e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate o non) posseduti (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) alla data del 1° gennaio 2024.
Per effetto di quanto sopra, sarà quindi ancora possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi (ex art. 67, comma 1 lett. a)-c-bis), del TUIR).
Per approfondimenti ed informazioni in merito al tema in questione, le imprese associate possono rivolgersi agli uffici del Servizio fiscale di Confartigianato.
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