News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 09 gen 2025 alle 13:55 | A cura dell'Ufficio Stampa
STAMPA REGISTRI CONTABILI 2023
Con l’art. 1 comma 2-bis del DL 73/2022 - Decreto Semplificazioni - che modifica l'art 7 comma 4-quater del DL 357/94, viene superato l'obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Grazie a ciò viene finalmente superata la posizione restrittiva dell’Agenzia che pareva negare tale possibilità. La norma in questione, infatti, riguarda la tenuta “e la conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
A seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
La regola riguarda:
• Registri IVA
• Beni ammortizzabili
• Libro giornale (compresi i mastrini contabili -partitari)
• Libro inventari
• Magazzino (solo laddove si superino i limiti che impongono la contabilità di magazzino)
Pertanto, entro il 31/01/2025 va effettuata la stampa dei registri contabili relativi all’esercizio 2023 (entro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023), solamente per coloro che utilizzano sistemi meccanografici (ormai in disuso), oppure per coloro che, pur utilizzando la modalità informatica optano per la stampa cartacea.
IMPOSTA DI BOLLO
L’art. 6 del D.M. 17/06/2014, nel disciplinare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari, stabilisce, al comma 1, che “l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”.
Si precisa che il superamento dell’obbligo periodico di stampa dei registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato accompagnato dall’adozione di una specifica disciplina in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta stessa, che rimane, quindi, quella di seguito riepilogata.
Assolvimento dell’imposta di bollo nel caso di Registri cartacei
Nel caso in cui i registri siano tenuti con sistemi meccanografici (che obbligano alla stampa cartacea) o elettronici/informatici per i quali non si opta per memorizzazione in modalità elettronica e quindi trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo:
• è dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro per tutti gli altri soggetti (art 16 della Tariffa Parte I, allegato A al D.P.R. n. 642/72);
• deve essere assolta in via preventiva, prima che il libro sia posto in uso; l’acquisto dei contrassegni telematici, quindi, deve avvenire entro il termine in cui è compiuta la stampa su carta.
• può essere assolta “alternativamente” mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Assolvimento dell’imposta di bollo nel caso di Registri informatici (memorizzati in modalità elettronica senza stampa cartacea)
Con Risposta ad Interpello n.236 del 9 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’assolvimento dell’imposta di bollo su registri tenuti in modalità elettronica, deve avvenire secondo le regole stabilite con il D.M. 17 giugno 2014, specificando che l’imposta di bollo sui predetti documenti è:
• dovuta sui documenti informatici fiscalmente rilevanti ai fini dell’art. 16 e 13 del D.P.R. n. 642/1972 (tra cui il libro giornale; il libro inventari; altri libri contabili di cui all’art. 2214, C.C.);
• dovuta ogni 2.500 registrazioni;
• versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mediante modello F24, con il codice tributo 2501. Scade quindi il 30/04/2025 il pagamento dell’ imposta di bollo sui libri contabili relativi al 2024 per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare.
Gli uffici del settore fiscale di Confartigianato sono a disposizione degli associati per ulteriori chiarimenti.
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