OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

News / Affari generali e inizio attività - venerdì 23 mag 2025 alle 08:18 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nella legge di Bilancio 2025 è stata introdotta una norma che riguarda l'obbligo della comunicazione al Registro delle Imprese della PEC degli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria.

Siamo quindi ad informarvi che il Conservatore della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, relativamente a tale obbligo, ritiene, ad oggi, ancora valide le prime indicazioni operative già pubblicate e consultabili anche on line sul sito camerale (vedi QUI). Si precisa che la disposizione legislativa si applica a tutti i soci di tutte le società di capitali, di persone, società semplici, cooperative, consortili per azioni e consortili a responsabilità limitata, mentre non si applica ai Contratti di Rete e ai Consorzi. Il Conservatore ritiene che per le società già iscritte prima del 1 gennaio 2025 non sia previsto un obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori.

Si evidenzia che si tratta di una comunicazione che deve essere effettuata dal singolo amministratore. Pertanto la pratica deve essere firmata da ogni singolo amministratore che adempie al proprio obbligo personale e in caso di più amministratori occorre la firma digitale di tutti gli amministratori o in caso di incarico al professionista occorre che lo stesso sia stato incaricato da tutti gli amministratori che comunicano il proprio indirizzo PEC.

Riepilogando:
a) NON va obbligatoriamente effettuata la comunicazione della PEC degli amministratori per le società già iscritte prima del 1° gennaio 2025 che non abbiano variazioni (nomine/rinnovi) nella loro carica. Verranno comunque accettate le comunicazioni di Pec degli amministratori delle società che risultano già iscritte prima del primo gennaio 2025 su istanza volontaria dello stesso amministratore.
b) È possibile indicare lo stesso indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro Imprese o altro indirizzo PEC quale domicilio digitale "speciale" (art. 3 bis comma IV del Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs.n.82/2005). Non è necessario che l'amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità.
c) Non è previsto un termine per la comunicazione della PEC dell'amministratore e pertanto NON è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.
d) La pratica che ha ad oggetto la sola comunicazione della PEC dell'amministratore è esente da bolli e diritti (art. 16 VI c. D.L. n.185/2008).

Gli uffici Affari Generali di Confartigianato sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.


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