News / Fisco e consulenza aziendale - mercoledì 04 giu 2025 alle 15:56 | A cura dell'Ufficio Stampa
La normativa sulla trasparenza (L. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019) impone ai beneficiari di contributi pubblici superiori a € 10.000 di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai contributi/finanziamenti ricevuti nell'anno precedente, seguendo il principio di cassa.
Le imprese che redigono il bilancio comprensivo di nota integrativa sono tenute a pubblicare gli importi e le informazioni relative nella nota integrativa stessa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Per i soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa (micro imprese, società di persone, imprese individuali, ecc.), così come per associazioni, fondazioni, cooperative sociali e Onlus, gli obblighi di comunicazione e trasparenza possono essere assolti pubblicando le informazioni sui propri siti web, profili social aziendali o portali delle associazioni di categoria.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e "aiuti de Minimis", soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", sono esonerate dall'obbligo di trasparenza sopra descritto, senza necessità di ulteriori adempimenti.
In caso di omissione, è prevista una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di € 2.000. Se l'inadempimento non viene sanato entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista la restituzione integrale dei contributi ai soggetti eroganti.
Gli uffici del settore fiscale di Confartigianato della provincia di Ravenna sono disponibili per ulteriori informazioni.
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