News / Affari generali e inizio attività - giovedì 03 lug 2025 alle 08:34 | A cura dell'Ufficio Stampa
La Legge 30 dicembre 2024 n.207, che ha introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria a far data dal 01/01/2025, ha visto nei mesi successivi l’emanazione da parte del MIMIT (Ministero delle Imprese e delle attività produttive) di circolari operative volte a regolamentare anche le posizioni societarie già attive al 01/01/2025.
A tal proposito, il Ministero ha emanato una circolare con la quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2025 dell’obbligo per amministratori di società di comunicare il proprio indirizzo PEC, precedentemente impostata al 30/06/2025.
Rimarchiamo, però, che l’utilizzo di una circolare rispetto all’adozione di una disposizione normativa non risolve, anzi accresce i dubbi interpretativi e le difformità applicative che si sono verificate fino ad oggi a livello territoriale, lasciando alle singole Camere di Commercio l’applicazione operativa e il conseguente regime sanzionatorio applicato.
Alla luce di quest’ultima circolare del MIMIT, il Conservatore della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, conferma le prime indicazioni operative già pubblicate e consultabili anche on line sul sito camerale (qui: https://www.fera.camcom.it/avvia-limpresa/registro-imprese-rea/domicilio-digitale/obbligo-di-iscrizione-del-domicilio-digitale-degli-amministratori-di-societa) ribadendo l’insussistenza di un termine giuridicamente vincolante e la conseguente inapplicabilità di un regimo sanzionatorio.
Alla stessa stregua, la Camera di Commercio non si allinea alla nota del MIMIT del 12 marzo, che indicava che l’indirizzo PEC dell’impresa dev’essere nella titolarità esclusiva della medesima. Per la circolare Assonime 15/2025, l’amministratore può indicare lo stesso indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro Imprese quale proprio domicilio digitale. Non è necessario che l'amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità.
Gli uffici del Servizio Inizio attività e Affari Generali di Confartigianato sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.
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