DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI DL 16/2012

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 16 apr 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


 

 Il 24.2.2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del D.L. 2.3.2012, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2.3.2012, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento dell’accertamento» e in vigore dal 2.3.2012.

L’intenzione è, almeno formalmente, quella di attuare una semplificazione di alcuni adempimenti previsti in capo alle imprese ed ai professionisti.

In realtà, il provvedimento contiene numerose e significative disposizioni anche di potenziamento delle attività di accertamento e riscossione.
 
SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI IVA
Comunicazioni Black List
Articolo 2, co.8
Per effetto delle modifiche apportate all’art.1, co.1 del D.L. n. 40/10, la comunicazione relativa alle operazioni attive e passive con operatori stabiliti in Paesi appartenenti alla cosiddetta black list deve essere effettuata solamente per quelle di importo superiore a €500.
 
Dichiarazioni di intento
Articolo 2, co.4
Viene modificato il termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento previsto all’art.1, lett. c) del D.L. n.746/83 che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione al termine per la prima liquidazione mensile o trimestrale successiva in cui confluiscono le operazioni riconducibili alla lettera d’intento. In altri termini, fintantoché non viene effettuata un’operazione in sospensione di imposta, non vi è obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
 
Spesometro (Elenchi clienti e fornitori)
Articolo 2, co.6
Con decorrenza 1° gennaio 2012, viene eliminato all’art.21, co.1 del D.L. n.78/10 il riferimento ai €3.000 per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva con la conseguenza che dovranno essere comunicate tutte le operazioni. Tuttavia, è previsto che, in riferimento ad ogni cliente e fornitore, le operazioni dovranno essere comunicate per l’ammontare complessivo annuo e non più analiticamente.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione di fattura di importo non inferiore a €3.600.
 
Compensazione dei crediti Iva fino a 5.000 euro
Articolo 8, co.18-20
Per effetto delle modifiche apportate all’art.17, co.1 del D.Lgs. n.241/97, il limite per la libera compensazione dei crediti Iva passa da €10.000 a €5.000. Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini e modalità attuative.
 
Chiusura partite Iva inattive
Articolo 8, co.9 lett.a)
Per effetto delle modifiche apportate all’art.35, co.15-quinquies del DPR n.633/72 la chiusura delle partite Iva inattive avverrà d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente che, nel termine di 30 giorni, può fornire gli opportuni chiarimenti. La sanzione, da un minimo di €516 ad un massimo di €2.065, per la mancata chiusura nei termini previsti, viene iscritta direttamente a ruolo a meno che il contribuente non provveda al pagamento nel termine di 30 giorni, nel qual caso la sanzione è ridotta ad 1/3 del minimo.
 
SEMPLIFICAZIONI IMPOSTE DIRETTE
 
Contabilità semplificata
Articolo 3, co.8 e 9
La deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici che interessano due periodi di imposta di ammontare non superiore a €1.000, che dal D.L. n.70/11 era stata resa obbligatoria sulla base del criterio della ricezione del documento, diventa una facoltà; il momento di riferimento per la deducibilità è ora quello della registrazione e non più quello della ricezione. La disposizione si applica già per il periodo di imposta 2011.
 
Delibere di variazione aliquota addizionale comunale Irpef
Articolo 4, co.1
Le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dall'1/01 dell'anno di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20/12 (anziché il 31/12) dell'anno a cui la delibera afferisce.
 
SEMPLIFICAZIONI ALTRE IMPOSTE
 
Rimborso per mancata deduzione Irap
Articolo 4, co.12
Per effetto dell’introduzione del co.1-quater all'art.2 del D.L. n.201/11 è stabilito che potrà essere presentata istanza di rimborso relativamente alla maggior Irpef/Ires pagata per effetto della deduzione forfettaria del 10%. In particolare le annualità interessate sono quelle per le quali risultano ancora pendenti i termini per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art.38 del DPR n.602/73, all’ulteriore condizione che per detti periodi:
Ø       non siano state operate deduzioni dell'Irap dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo o
Ø       la deduzione effettuata in misura pari al 10%, risulti inferiore a quella che sarebbe stata eseguita applicando il calcolo analitico in vigore dal 2012.
L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento stabilirà le modalità operative di presentazione delle istanze.
 
SEMPLIFICAZIONI IMPOSTE PATRIMONIALI
 
Imposta sugli immobili detenuti all'estero
Articolo 8, co.16, lett.e) - g)
Viene prevista una franchigia di 200 euro sulla tassazione degli immobili detenuti all’estero (l’imposta non è dovuta se l’importo calcolato non supera detta soglia; in pratica non si versa nulla se il valore degli immobili è inferiore a 26.500 euro) e la riduzione dell’aliquota dallo 0,76% allo 0,4% per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o presso Organizzazioni internazionali con partecipazione dell’Italia (per il solo periodo di svolgimento dell’attività lavorativa all’estero).
Infine, per gli immobili situati in Paesi Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’imposta, per «valore dell’immobile», ai fini della determinazione della base imponibile, si prende in considerazione non più solo il valore di mercato, ma anche quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti.
 
Imposta di bollo sulle attività scudate
Articolo 8, co.16, lett.b) -d) e co.17
Il termine per il versamento dell’imposta di bollo, introdotta con l’art.19 del D.L. n.201/11, sulle attività scudate viene spostato a regime al 16 maggio.
Conseguentemente, il mancato versamento nel termine del 16 febbraio 2012, per espressa previsione di cui al comma 17, non comporta violazione in materia di versamenti. Viene inoltre previsto che dall’imposta di bollo sulle attività scudate si scomputa l’imposta di bollo già pagata in via ordinaria oltre che per le attività rappresentate da titoli anche per i depositi in denaro. Inoltre, per effetto della modifica apportata all’art.19, co.11, per l’accertamento e la riscossione non si farà più riferimento alle norme relative all’imposta di bollo, bensì a quelle proprie dell’imposta sui redditi.
 
Imposta sulle attività detenute all'estero
Articolo 8, co.16, lett.h)
Per i conti correnti detenuti in Paesi UE o See è dovuta un’imposta di bollo parificata a quella dovuta per i conti correnti italiani e quindi dell’importo fisso di €34,20.
 
ACCERTAMENTO 
 
Studi di settore: proroga del termine per la pubblicazione delle integrazioni
Articolo 5, co.1
Viene prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle integrazioni agli studi di settore, applicabili per il periodo di imposta 2011, che tengono conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza o di normalità economica. Tale proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento degli indicatori ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dall’art.10 del D.L. n.201/11.
 
Studi di settore: legittimità nell'accertamento
Articolo 8, co.4 e 5
Per effetto della modifica apportata all’art.39, lett. d-ter, del DPR n.600/73 e in riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, l’accertamento induttivo è legittimo in caso o di errata compilazione del modello studi di settore che comporti una differenza superiore al 15%, e non più 10%, o, comunque, a €50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Continua ad applicarsi la normativa previgente per gli accertamenti notificati prima del 2 marzo 2012.
 
Liste selettive per mancata emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale
Articolo 8, co.8
L’Agenzia delle Entrate realizzerà una lista selettiva dei contribuenti ripetutamente segnalati in forma non anonima all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione di omissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.
 
                RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO
 
Avviso di accertamento esecutivo
Articolo 8, co.12, lett.a)
Per effetto delle modifiche apportate al D.L. n.78/10, tranne nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione, l’Agente della riscossione è tenuto ad inviare una raccomandata semplice, all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto impoesattivo, con cui informa il debitore di avere preso in carico le somme contenute nell’accertamento esecutivo.
La successiva espropriazione forzata viene avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno, e non più del secondo, successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.
 
Dilazione dei pagamenti
Articolo 1, co.1
Per effetto dell’abrogazione del comma 7 dell’art.3-bis del D.Lgs. n.462/97, nell’ipotesi in cui il contribuente decadesse dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, può comunque accedere alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà, ai sensi dell’art.19 del DPR n.602/73.
 
Flessibilità della rateizzazione
Articolo 1, co.2 e 3
Per effetto delle modifiche apportate all’art.19 del DPR n.602/73, il debitore può in ogni caso e fin dalla prima richiesta di dilazione del pagamento, proporre un piano di ammortamento delle somme dovute con rate variabili, di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.
Ferme restando le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione, il concessionario per la riscossione potrà iscrivere ipoteca solo in caso di mancato accoglimento dell’istanza di rateazione, ovvero in caso di decadenza dal beneficio.
La decadenza dalla rateazione avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
I piani di rateazione a rata costante già emessi al 2 marzo 2012 non sono più modificabili, salvo la concessione di proroga per peggioramento della situazione economica, come previsto dal comma 1-bis, dell’art.19 del DPR n.600/73.
  
TRACCIABILITA' E ANTIRICICLAGGIO
 
Utilizzo del contante da parte di soggetti non residenti
Articolo 3, co.1 e 2
In deroga al limite di utilizzo del contante di cui all’art.49, co.1, D.Lgs. n.231/07,non si applica il limite di €1.000 per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia e di cittadinanza non italiana e comunque diversa da quella di un Paese Ue ovvero appartenente allo See (Spazio Economico Europeo), presso esercenti al minuto, assimilati e agenzie di viaggio e turismo.
Questa possibilità è subordinata ai seguenti adempimenti:
- predisposizione di una fotocopia del passaporto dell’acquirente e dell’autocertificazione di quest’ultimo attestante la non cittadinanza e residenza italiana;
- versamento su un conto intestato al cedente, entro il primo giorno feriale successivo a quello di incasso, dei contanti ricevuti con contestuale consegna all’operatore finanziario di copia dei documenti di cui al punto precedente e della fattura o scontrino fiscale emesso.
L’applicazione di questa procedura è subordinata ad un’apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi entro il 2 aprile 2012.
 
Controlli sul trasferimento di denaro da e verso l'estero
Articolo 11, co.8
Viene modificato il D.Lgs. n.195/08 in materia di controlli alla frontiera. Fermo restando che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a €10.000 deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane, vengono introdotte le seguenti modificazioni nel caso di violazione di tale dichiarazione:
Sequestro: può essere eseguito nel limite del 30% dell’importo eccedente la soglia dei 10.000€, se l’eccedenza non superi €10.000; del 50% dell’importo eccedente negli altri casi.

Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.


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