AUTOTRASPORTO: ACCISE SUL GASOLIO – ABROGAZIONE DEL TERMINE “A PENA DI DECADENZA” PER IL RIMBORSO TRIMESTRALE

News / Ufficio sindacale - mercoledì 06 giu 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la legge di conversione del d.l. sulle semplificazioni fiscali, è stata confermata l’abrogazione del termine “a pena di decadenza” per la presentazione delle domande di rimborso trimestrale delle accise sul gasolio da parte delle imprese di autotrasporto.

È stato così risolto, come annunciato in occasione dell’approvazione del decreto, il problema relativo ai consumi di gasolio non ancora documentati nel mese successivo alla scadenza del trimestre entro cui le imprese devono chiedere il rimborso.
La stessa Agenzia con la circolare del 31 maggio ha ribadito che la presentazione tardiva della dichiarazione da parte delle imprese non preclude il riconoscimento del rimborso.
La stessa circolare chiarisce che il termine temporale per l’utilizzo in compensazione del credito “sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane”.
A titolo d’esempio, in caso di dichiarazione dei consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2012, presentata nel mese di aprile 2013, l’impresa potrà utilizzare il credito sorto fino al 31.12. 2014. Da tale termine decorrono poi i 6 mesi entro i quali deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze.
 
Alla luce delle modifiche normative, l’Agenzia precisa che, in ogni caso, l’impresa può chiedere il rimborso delle accise entro il termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso sarebbe potuto essere richiesto

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