ANCORA SOLLECITI PER IL CANONE RAI: MA NON SEMPRE E' DOVUTO

News / Ufficio sindacale - venerdì 02 nov 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Siamo costretti a tornare sull'argomento del canone RAI perchè informati del fatto che, in questi giorni, la Sede regionale Rai di Bologna sta recapitando alle imprese dei nuovi solleciti di pagamento.

Ricordiamo che già nello scorso marzo, a seguito del nostro intervento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato una nota ufficiale (vedi PDF allegato) con la quale ha definitivamente chiarito quali siano i casi in cui si debba pagare il canone speciale Rai.

Chi non detiene "apparecchi atti o adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni televisive" in definitiva NON E' TENUTO a pagare il canone.

 

Qui di seguito quanto prevede la nota ministeriale, che alleghiamo in PDF:

1) La norma di riferimento art. 1 del RDL n.246/1938 si riferisce al servizio di “radio diffusione” non includendo altre forme di diffusione del segnale audio/video basate su portanti fisici diversi da quelli radio come la Web radio, la Web TV o IPTV. Il canone è quindi dovuto solo in presenza di un impianto aereo atto alla captazione del segnale (antenna) o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici.

2) Sono apparecchi atti a ricevere segnali audio/video radiodiffusi i “radioricevitori completi”, ossia quelli dotati di un sintonizzatore che operi nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF), di un decodificatore e trasduttore del segnale audio/video (per la TV) o solo audio (per la radio).

3) Sono apparecchi adattabili quelli dotati di un sintonizzatore che operi nelle bande di frequenze destinate al Servizio di radio diffusione (PNRF), collegati esternamente ad un decodificatore e trasduttore del segnale audio/video (per la TV) o solo audio (per la radio).

Di seguito la tabella esemplificativa delle tipologie di apparecchi ricompresi nella norma e riportata nella lettera (scaricabile in PDF):

APPARECCHI ATTI ALLA RICEZIONE:
− Ricevitori TV fissi;
− Ricevitori TV portatili;
− Ricevitori TV per mezzi mobili;
− Ricevitori radio fissi;
− Ricevitori radio portatili;
− Ricevitori radio per mezzi mobili;
− Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H);
− Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata).

APPARECCHI ADATTABILI ALLA RICEZIONE:
− Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;
− Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv;
− Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv;
− Decoder per la TV digitale terrestre;
− Ricevitore radiotv satellitare;
− Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv).

APPARECCHI NON ATTI NÉ ADATTABILI ALLA RICEZIONE:
− PC senza sintonizzatore TV;
− monitor per computer;
− casse acustiche;
− videocitofoni

La nostra valutazione delle indicazioni ministeriali è estremamente positiva, poiché fornisce, in via ufficiale, una puntuale indicazione di quali siano le modalità applicative del canone di abbonamento speciale nel senso auspicato dalla Confederazione ed oggetto della intensa campagna lanciata nelle settimane scorse.


Appare altresì evidente che le imprese che avessero nel frattempo provveduto al pagamento, possono richiederne il rimborso, non tanto e non solo ai fini del recupero della somma pagata, quanto ai fini della esplicita dichiarazione di non essere tenuti al pagamento ai sensi della nota qui commentata.

 

 

 

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