VERIFICA ATTREZZATURE: PUBBLICATO IL PRIMO ELENCO CON I SOGGETTI ABILITATI

News / Ambiente, sicurezza e qualità - lunedì 05 nov 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Lo scorso 28 maggio 2012, a pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, è stato pubblicato, con decreto dirigenziale 21 maggio 2012 il primo elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008.
La notizia, che potrebbe apparire marginale, di fatto ha rivestito un ruolo rilevante in quanto si tratta del riconoscimento ufficiale dei soggetti che unitamente alle ASL e all'INAIL potranno far fronte alle numerose richieste di verifica degli apparecchi di sollevamento materiali, apparecchi di sollevamento persone, attrezzature e insiemi a pressione.
Al riguardo è utile ricordare che le disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro hanno fissato l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre queste attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettiva efficienza ai fini di sicurezza. Infatti, per assicurare la presenza e il mantenimento nel tempo dei loro requisiti di sicurezza, nell'ordinamento italiano il D.Lgs. n. 81/2008 ha imposto ai datori di lavoro di provvedere affinché le attrezzature di lavoro siano sottoposte a specifici controlli prima della messa in servizio e durante la fase di esercizio. In particolare, ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e a interventi di controllo periodici al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza.
Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 la titolarità della verifica degli apparecchi di sollevamento materiali, degli apparecchi di sollevamento persone e delle attrezzature a pressione era riconosciuta all'ISPESL [ 1], alle ASL e alle ARPA (nelle regioni in cui sono state attribuite loro le funzioni di ispezione) ma, nonostante l'impegno profuso per far fronte alle numerose richieste, un cospicuo numero di verifiche erano rimaste inevase. E' emersa, così, la necessità di prevedere per questi controlli l'impiego di altri soggetti (sia pubblici che privati) e, quindi, il bisogno di emanare un atto avente forza di legge per definire le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e per stabilire i criteri per l'abilitazione dei nuovi soggetti verificatori. Di fatto, l'obiettivo del legislatore era quello di azzerare l'arretrato (cioè, le verifiche periodiche inevase) e contestualmente fornire certezza al datore di lavoro circa l'effettuazione delle verifiche periodiche entro i termini temporali fissati dalle norme.
A questo scopo, attraverso il comma 13, art. 71, è stato stabilito che le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati dovevano essere stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico. Si è giunti così all'emanazione del D.M. 11 aprile 2011 [2] il quale, entrato in vigore il 23 maggio 2012, ha disciplinato sia le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in questione, sia i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati. Successivamente, il 28 maggio 2012, con il decreto dirigenziale 21 aprile 2012[3] è stato pubblicato l'elenco dei primi soggetti abilitati. Ora è possibile affermare che dal 28 maggio 2012 è entrato completamente in vigore il nuovo regime che regola le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento materiali, apparecchi di sollevamento persone, attrezzature e insiemi a pressione.


Cosa cambia per gli enti
Oggi l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche che deve essere eseguita in un termine di sessanta giorni dalla richiesta del datore di lavoro. Le ASL, invece, sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, che devono essere effettuate nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro.
Nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione, entrambi gli enti possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro, con le Direzioni provinciali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oppure, possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Presso l'INAIL e presso le ASL deve essere istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere. Questo elenco deve essere messo a disposizione dei datori di lavoro, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.


Le nuove regole per i datori di lavoro
Oggi il datore di lavoro, per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/ 2008, oltre a richiedere l'intervento al soggetto pubblico competente per la prima verifica o per quella periodica, ha il dovere di incaricare anche un altro soggetto abilitato, comunicandone preventivamente gli estremi al soggetto titolare della funzione (INAIL, ASL o ARPA, secondo i casi). Di fatto, all'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato del quale il soggetto titolare della funzione può avvalersi avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito di specifici accordi.


Obblighi per i soggetti abilitati alle verifiche periodiche
I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'Allegato I al D.M. 11 aprile 2011 e devono svolgere le verifiche di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, secondo le modalità previste nell'Allegato II al D.M. 11 aprile 2011.
I soggetti abilitati devono riportare, in un apposito registro informatizzato, copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati concernenti il regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati per un periodo minimo di dieci anni.
I soggetti abilitati hanno l'obbligo di trasmettere trimestralmente il registro informatizzato (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) al soggetto titolare della funzione, al fine di consentire l'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio. Tra gli obblighi a carico dei soggetti abilitati è opportuno evidenziare anche quello di comunicare al Ministero del Lavoro ogni variazione nello stato di diritto o di fatto che si intende operare.


Le norme invariate
Per quanto concerne le verifiche periodiche è importante ricordare che le novità introdotte dal D.M. 11 aprile 2011 non hanno modificato in alcun modo le disposizioni previste dal:


- decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 febbraio 1988, "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³";
 

- decreto del Ministero delle Attività produttive 23 settembre 2004, "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3";
 

- il D.M. 17 gennaio 2005, "Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche ";
 

- il decreto del Ministero delle Attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, "Norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
 

 

Procedure operative
Al fine di consentire la corretta applicazione del D.M. 11 aprile 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 31 maggio 2012 ha reso nota la pubblicazione della circolare 25 maggio 2012, n. 11. In particolare, con questo atto sono state fornite inizialmente le indicazioni circa le procedure che i datori di lavoro devono adottare sia per richiedere ai soggetti titolari di funzione le verifiche periodiche, sia per le modalità di scelta del soggetto abilitato. Nella circolare sono anche indicati chiaramente i casi in cui è prevista l'interruzione o la sospensione dei termini temporali di cui all'art. 2, comma 1, D.M. 11 aprile 2011. Ulteriore spiegazione è riservata agli enti titolari di funzione e ai soggetti abilitati per assicurare il rispetto dei termini temporali previsti dal D.Lgs. n. 81/ 2008 per l'esecuzione delle verifiche periodiche.
Per quanto concerne la modulistica, attraverso la circolare è stato ribadito che sia i titolari di funzione che i soggetti abilitati hanno il dovere di adottare quella riportata nell'Allegato IV al D.M. 11 aprile 2011.
La circolare 25 maggio 2012, n. 11, ha concluso fornendo specifici chiarimenti circa la tariffazione delle verifiche periodiche.
 

 

 [1] L'ISPESL, per effetto del D.L. n. 78/2010, è stato inglobato nell'INAIL.
[2] Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo", in S.O. n. 111 alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2011, n. 98.
[3] Comunicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, "Primo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106", in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2012, n. 123.

 

Recentemente è stata pubblicata  una circolare di chiarimento in relazione ad alcuni ambiti applicativi riguardanti il D.M. 11 aprile 2011 sulla verifica delle attrezzature di lavoro (vedi art. 71, comma 13, del Testo Unico per la Salute e la Sicurezza e relativo Allegato VII).


Di seguito si fornisce un sintetico commento alla circolare, riportata per comodità in Allegato 1, nei suoi punti di maggiore interesse per le imprese Associate:


 Punto 1 – Modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro:
- È ammissibile per il datore di lavoro la cd “richiesta cumulativa di verifica” (per verifiche successive alla prima), valevole per attrezzature che hanno scadenze diverse, purché il datore di lavoro specifichi per ciascuna di esse la data effettiva di richiesta di verifica (ad esempio: 30 giorni prima della data di scadenza) e purché essa sia successiva alla data di presentazione della “cumulativa”;
- Rimane la possibilità di stabilire una data effettiva di verifica posteriore a quella riportata nella comunicazione di richiesta di verifica anche per una singola attrezzatura di lavoro;
- Il termine entro il quale la P.A. (ASL/ARPA) deve rispondere, specificandose eseguirà direttamente o tramite Organismo abilitato le verifiche, pari a 30 giorni, decorrerà pertanto, per ogni attrezzatura, dalla data effettiva di richiesta indicata nella domanda “cumulativa”;
- La verifica dovrà, infine, essere effettuata nei 30 giorni successivi alla data effettiva di cui sopra;
 Punto 2 – Rapporto fra articolo 26 del TUSSL (Obblighi del datore di lavoro in caso di appalto, contratto d’opera o somministrazione) ed attività di verifica delle attrezzature di lavoro in azienda:
- È chiarito che il datore di lavoro non è tenuto ad elaborare il DUVRI (rischi da interferenza) in relazione alle attività di verifica periodica, qualificandosi la stessa come attività di natura intellettuale (commi 3 e 3 bis dell’articolo26 del TUSSL);
- È chiarito che i soggetti che intervengono per svolgere l’attività di verifica periodica posseggono ope legis i requisiti di qualificazione: il datore di lavoro nulla deve produrre, in deroga all’articolo 26, comma 1, del TUSSL in termini di attestazione dei requisiti tecnico professionali dei verificatori.
 Punto 3 – Attrezzature noleggiate senza operatore/concesse in uso:
- Gli obblighi di verifica a carico del datore di lavoro permangono anche qualora lo stesso si serva di attrezzature noleggiate/concesse in uso da terzi;
- La richiesta di verifica può naturalmente provenire anche dal noleggiatore/concedente in uso.
 Punti 4, 5, 6 e 7 – Esclusione dei ponti mobili per veicoli, dei sistemi di sospensione e movimentazione di scenografie, dei carrelli “commissionatori”, delle centrali termiche > 116 KW e dei serbatoi GPL dalle verifiche di cui all’Allegato VII:
- I ponti mobili per il sollevamento dei veicoli sono esclusi dalle attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica in quanto non rispondenti alla norma UNI ISO 4306 – 1 (“apparecchi di sollevamento”);
- Per le ragioni sopra richiamate per i ponti mobili, anche i sistemi di sospensione e movimentazione di allestimenti scenici non rientrano nella disciplina sulle verifiche periodiche prevista dal decreto 11 aprile 2011; incombono sul datore di lavoro, tuttavia, gli obblighi generali di garanzia della sicurezza delle attrezzature secondo l’art. 71, commi 4 ed 8;
- I carrelli “commissionatori”, o detti di “picking”, cioè le macchine destinate a sollevare merci ai fini del loro inserimento in scaffalature, con postazione operatore elevabile, sono esclusi dalle attrezzature di lavoro in quanto l’operatore medesimo non viene innalzato dalla macchina con le
merci e su di essa compie attività lavorativa; viceversa, secondo il Ministero si sposta assieme alla macchina per seguire meglio il collocamento negli scaffali delle merci;
- Le centrali termiche, alimentate con qualsivoglia combustibile per impianti di riscaldamento ad acqua in pressione con temperatura di non superiore a 100° C sono esenti dalle verifiche periodiche ex D.M. 11 aprile 2011 se non necessarie all’attuazione di un processo produttivo (es.: un condominio);
- Analoghe considerazioni valgono per i serbatoi contenenti GPL, a  condizione che non siano asserviti a processi produttivi.
 Punto 8 – Inattività delle attrezzature di lavoro e sue conseguenze sulla periodicità delle verifiche:
- È chiarito in modo netto che eventuali periodi di mancato utilizzo delle attrezzature - rientranti fra quelle oggetto di verifica periodica – non influiscono sulla periodicità delle verifiche medesime, da svolgersi secondo l’ordinaria frequenza prevista per ciascuna di esse.
 Punto 9 – Comunicazioni nell’ipotesi di spostamento delle attrezzature di lavoro in altro luogo:
- È chiarito inequivocabilmente che laddove vi sia lo spostamento dell’attrezzatura di lavoro in altro luogo, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’ASL o all’INAIL del luogo cui si è inviata l’originaria richiesta di verifica; allo stesso tempo il datore dovrà procedere ad ulteriore
comunicazione all’ASL o all’INAIL del luogo in cui l’attrezzatura in questione è stata trasferita.
 Punto 10 – Raccordo della disciplina sulle verifiche periodiche ex D.M. 11 aprile 2011 con quella previgente al Decreto stesso:
Si rimanda, per maggiore chiarezza e semplicità, al seguente specchietto riepilogativo:
Attrezzature di lavoro marcate CE, riportate nell’Allegato VII del TUSSL e fabbricate in osservanza di Direttive comunitarie di prodotto
1. Per le attrezzature di nuova introduzione nell’Allegato VII del TUSSL, in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dal medesimo Allegato provvede a seguire la procedura di “prima verifica periodica” (richiesta all’INAIL).
2. Per attrezzature già esistenti nell’Allegato VII prima dell’emanazione del TUSSL, per le quali il datore ha già comunicato all’ISPESL (ora INAIL) la messa in servizio è necessario distinguere due ulteriori ipotesi:
a) l’ISPESL (ora INAIL) ha già redatto il libretto delle verifiche alla data di entrata in vigore del DM 11 aprile 2011: la periodicità seguirà le scadenzepreviste dall’Allegato VII (in assenza di scheda identificativa);
b) l’attrezzatura è stata già sottoposta a verifiche di ASL/ARPA, sia pure in assenza di libretto: essa sarà verificata secondo lo schema previsto per le verifiche successive alla prima. L’INAIL dovrà provvedere ad inviare sollecitamente al datore di lavoro la matricola dell’attrezzatura.
3. Per attrezzature di lavoro di cui al D.M. 4 marzo 1982, già assoggettate all’obbligo di verifica periodica prima dell’introduzione del TUSSL e per le quali il datore di lavoro ha comunicato la messa in esercizio è necessario distinguere due casi:
a) Il Ministero del Lavoro ha redatto il libretto di verifica ed ha effettuato la prima verifica: il datore di lavoro seguirà la cadenza prevista dall’Allegato VII per le verifiche successive;
b) Il Ministero del Lavoro non ha ancora redatto il libretto di verifica né ha effettuato la prima delle verifiche: il datore sarà tenuto, per la prima verifica, a seguire lo schema previsto dal D.M. 11 aprile 2011.
Attrezzature di lavoro non marcate CE, riportate nell’Allegato VII del TUSSL e fabbricate in assenza di Direttive comunitarie di prodotto
Si distinguono tre sotto casi principali:
a) attrezzature di lavoro per le quali è stata già comunicata al Ministero del Lavoro la messa in servizio: se non hanno subito nel frattempo modifiche sostanziali dovranno terminare l’iter omologativo da parte dell’INAIL, decorso il quale ricadranno nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima, secondo lo schema del D.M. 11 aprile 2011.
b) attrezzature per le quali è stata già comunicata al Ministero del Lavoro la messa in servizio, ricadenti nella disciplina di cui al D.M. 4 marzo 1982: se non hanno subito nel frattempo modifiche sostanziali dovranno sottostare al previgente regime di collaudo; all’esito positivo dello stesso dovranno ricadere nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima, secondo lo schema del D.M. 11 aprile 2011.
c) tutte le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio prima dell’entrata in vigore del regime della marcatura CE ricadranno nella disciplina delle verifiche periodiche successive alla prima, secondo lo schema del D.M. 11 aprile 2011.

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, le imprese associate possono contattare gli uffici del settore Ambiente e Sicurezza di Confartigianato


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