VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2012

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 06 dic 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


I soggetti che eseguono le liquidazioni e versamento dell’Iva mensile e trimestrale sono tenuti a versare l'acconto per l’anno 2012 entro il 27 dicembre 2012. L’acconto - che non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a € 103,29 - va versato utilizzando il Modello di pagamento F24, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo e indicando quale periodo di riferimento “2012”:
6013: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente;
6035: per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente.
Si precisa che i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA trimestralmente, non devono maggiorare l’ammontare dell’acconto dovuto degli interessi dell’1%.

Casi di esonero dal versamento dell'acconto Iva
Il versamento dell’acconto IVA non è dovuto nei seguenti casi:
Ø     base di riferimento a credito (storico 2011 o presunto 2012);
Ø     importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29;
Ø     inizio dell’attività nel corso del 2012;
Ø     cessazione dell'attività entro il 30.11.2012 (contribuente mensile);
Ø     cessazione dell’attività entro il 30.9.2012 (contribuente trimestrale);
Ø     produttori agricoli esonerati (Art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
Ø     soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
Ø     soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000);
Ø     soggetti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative con decorrenza 2012;
Ø     soggetti che hanno adottato il regime dei “nuovi” minimi (art. 27, DL n. 98/2011);
Ø     soggetti che sono usciti dal regime dei “vecchi” minimi con decorrenza 2012;
Ø     soggetti che hanno applicato il regime forfetario ex Legge n. 398/91.
 
Metodo di determinazione dell'acconto Iva
 
Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si possono utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, previsionale.
Metodo storico: 88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
Metodo previsionale: 88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno;
Metodo analitico: liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data.
Contribuenti mensili posticipati
 
Tali soggetti possono determinare l'acconto in misura pari a 2/3 (66%) dell'IVA dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre che daranno luogo alla liquidazione di dicembre 2012.
 
Ravvedimento operoso
Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto IVA può essere sanato utilizzando il ravvedimento operoso, con il versamento della sanzione ridotta così individuata:
dallo 0,2% al 2,8%: se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
3%: se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
3,75%: se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (per l’acconto IVA 2012 quindi entro il 30.9.2013).

In sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione, vanno corrisposti anche gli interessi nella misura del 2,5% annuo.
 
 

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