News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 06 feb 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa
L'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio us ha pubblicato sul proprio sito Internet il provvedimento prot. n. 4869 con il quale è stato approvato il modello di Dichiarazione Iva 2014 per l'anno d'imposta 2013.
Anche quest'anno, i modelli di dichiarazione  annuale Iva risultano essere: 
MODELLO IVA BASE 2014 
Il nuovo modello    potrà essere utilizzato dai contribuenti  che presentano la dichiarazione sia in forma unificata con il Modello Unico  2014, che in forma autonoma. 
Le istruzioni precisano che: 
Possono usarlo  persone fisiche e non , che nel corso dell'anno non hanno: 
        - applicato  regimi speciali  Iva; 
        - effettuato operazioni con l'estero; 
        - effettuato  acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi del plafond;  
        - partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali  soggettive.
        MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2014  
        Il nuovo modello di dichiarazione annuale Iva  contiene le modifiche di seguito elencate. 
        
        QUADRO VE 
        Nel quadro  VE "  Operazioni attive e determinazione  del volume d'affari " si evidenziano le  novità di seguito riportate: 
Sezione 2 - Operazioni imponibili  
        E'  stato introdotto il rigo VE23  dedicato alla nuova aliquota ordinaria del  22%.
        Poiché l'aumento dell'aliquota dal 21% al 22% è scattato a  decorrere dal 1° ottobre 2013, nel modello coesistono entrambi i righi: 
        uno  per l'aliquota 21% e uno per quella al 22%.
Siccome è possibile che alcune fatture del 2011 con aliquota Iva 20% si debbano registrare nel 2013, queste devono essere riportate nel rigo riservato all'aliquota più prossima (VE22 Iva 21%), e la differenza di imposta andrà indicata con segno negativo nel rigo destinato alle rettifiche.
Sezione 4 - Altre operazioni 
        A rigo VE36 relativo alle  "  Operazioni  effettuat e nell'anno ma con  imposta esigibile in anni successivi "  è stato eliminato il campo destinato all'indicazione delle operazioni rientranti  nel regime della liquidazione "Iva per cassa" ex art. 7, DL n.185/2008, in  quanto soppresso a decorrere dall'1/12/2012.
        L'indicazione separata  dell'ammontare delle operazioni con "Iva non esigibile" nel 2013 è limitata a  quelle effettuate nell'ambito del regime della liquidazione "IVA per cassa" ex  art.32-bis Dl n.83/2012. 
A rigo VE39, ridenominato "Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies" devono essere riportate le operazioni non soggette ad Iva, per mancanza del requisito territoriale, che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla determinazione del volume d'affari e per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura.
        Il nuovo art. 21, comma 6-bis, Dpr n.633/72, ha  infatti esteso l'obbligo di emissione della  fattura anche per le operazioni escluse da Iva ai sensi degli artt. da 7 a  7-septies del Dpr 633/72 . In particolare,  la fattura deve essere emessa per:
        - le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi, diverse da quelle di cui all'art.10 co.1, da n.1) a 4) e 9) del Dpr  633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri  Paesi Ue, con l'annotazione "inversione  contabile" ;
        - le cessioni di beni e le  prestazioni di servizi effettuate fuori dalla Ue, con l'annotazione  "operazione non soggetta" .
Fino a tutto il 2012, invece, l'obbligo di emissione della fattura era previsto, relativamente alle operazioni escluse da Iva in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue.
QUADRO VC
        Le operazioni non soggette ad  Iva artt. da 7 a 7-septies, Dpr 633/72 non devono essere considerate per la  verifica dello status di esportatore abituale, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari. 
        Di  conseguenza a  colonna 3  va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.
QUADRO VF  
        Nel quadro VF "  Operazioni passive  Iva ammessa in detrazione " si  evidenziano le novità di seguito riportate: 
Sezione 1 - Ammontare degli acquisti effettuati  nel territorio dello Stato..  
        E' stato introdotto il rigo VF12 dedicato  all'indicazione della nuova aliquota ordinaria del 22% a decorrere dal 1° ottobre  2013.
E' stato eliminato il rigo VF20, riservato all'esposizione degli acquisti registrati nell'anno ma con imposta differita ad anni successivi di cui all.7 DL 185/2008, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.
A rigo VF34, al fine della determinazione del pro-rata, a campo 5 non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad Iva indicate a rigo VE39.
QUADRO VL 
        Nel quadro VL "   Liquidazione dell'imposta annuale-quadri compilati " si evidenzia la seguente novità: 
        E' stato ridefinito  l'utilizzo del rigo VL40 riservato ora solo ai riversamenti effettuati a seguito di  notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, inerenti l'utilizzo in  compensazione di crediti Iva esistenti ma non disponibili (es. credito superiore  al limite di € 516.456,90).
        Il versamento deve essere riportato al netto di  sanzioni e interessi.
QUADRO VX 
        Determinazione dell'Iva  da versare o del credito d'imposta
        I  versamenti spontanei, relativi agli stessi crediti utilizzati in eccesso, devono  invece essere riportati nel rigo  VX3.
QUADRO VO 
        Nel quadro VO intitolato "  Comunicazione delle Opzioni o Revoche " si evidenziano le novità di seguito indicate. 
Sezione 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto
        Nell'ambito dei righi VO10 e  VO11 - "Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili"  è stato introdotto il campo 28 relativo alla Croazia "HR ", che è entrata a far parte dell'Unione europea a partire dal 1°  luglio 2013.
Sezione 2 - Opzioni, e revoche agli effetti  delle imposte sui redditi
        Sono state  eliminate, nei righi VO23 e VO24, le caselle relative alle opzioni non più  esercitabili dalle società agricole per l'anno 2013 (art.1, commi 513 e 514,  Finanziaria 2013). 
        Le citate disposizioni sono state "riprestinate" con  decorrenza dall'1/1/2014 ad opera della Finanziaria 2014.
        TERMINI E MODALITA' DI  PRESENTAZIONE  
La dichiarazione Iva, in forma autonoma, che può essere presentata dal 1° febbraio, e quella unificata , che può essere presentata dal 1° maggio, esclusivamente in via telematica, hanno entrambe come termine ultimo il 30 settembre 2013.
Con la circolare 25 gennaio 2011, n. 1, l'Agenzia  delle Entrate ha esteso la facoltà a tutti i soggetti passivi Iva, di anticipare  la dichiarazione annuale in forma autonoma senza tener conto del termine  previsto per la dichiarazione Iva unificata. Quindi, tutti, sia i contribuenti a  credito che a debito, possono presentare entro il  28 febbraio la dichiarazione  Iva in forma autonoma, evitando così di non presentare la Comunicazione annuale dati Iva, effettuando comunque eventuale versamento del saldo annuale entro  il 16 marzo  (quest'anno 17 marzo)  in un'unica soluzione ovvero rateizzando da  tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33 mensile l'importo di ciascuna  rata successiva alla prima. E', infatti, preclusa , la possibilità, per  questi soggetti, di differire il versamento al le  scadenze previste dal modello Unico. 
        La presentazione in forma autonoma, consente di poter  utilizzare il credito Iva annuale, dal giorno 16 del mese successivo  alla  presentazione della dichiarazione e comunque non prima che siano trascorsi  10 giorni dalla data di presentazione della  dichiarazione stessa , per importi  superiori a € 5.000 . In caso di utilizzi superiori  a € 15.000 , alla presentazione della  dichiarazione Iva in forma autonoma deve essere apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell'  organo di revisione. 
        I contribuenti che intendono effettuare la  compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare  esclusivamente i servizi telematici  (Entratel o Fisconline) messi a disposizione dall'Agenzia delle  Entrate. 
        Compensazione crediti iva: 
La dichiarazione Iva deve essere  obbligatoriamente in forma  autonoma nei seguenti casi: 
        - Società  di capitali ed altri soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con  l'anno solare e i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta  non coincidente con l'anno solare; - Società controllanti e controllate che  partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo; 
        - Soggetti risultanti da  operazioni straordinarie tenuti a comprendere nella propria dichiarazione  annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti estinti; 
        - Curatori  fallimentari e i commissari liquidatori per conto dei soggetti falliti o  sottoposti a procedura; 
        - Soggetti non residenti che si avvalgono di  rappresentante fiscale; 
        - Soggetti non residenti identificati direttamente;  
        - particolari soggetti (ad esempio i venditori "porta a porta") non tenuti  alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi  per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei  redditi.
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