GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SANZIONI E PROVVEDIMENTI

News / Ufficio sindacale - martedì 05 ago 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa


Riportiamo, di seguito, un riepilogo delle sanzioni previsti per coloro che vengono trovati alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con la divisione tra autisti professionali e normali conducenti.

CONDUCENTI PROFESSIONALI

L’articolo 186 bis del Codice della Strada, impone il divieto assoluto di guida in stato di ebbrezza con riguardo a soggetti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, ovvero:

 

  • tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e autosnodati;

 

  • conducenti che esercitino di professione l’attività do trasporto di persone o cose su strada, servizio di piazza, taxi ovvero noleggio con conducente;

 

  • conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all’art. 56, comma 4 C.d.S.) quando la massa del complesso veicolare così formato superi il peso di 3.500 kg (tale previsione normativa è, quindi, estesa anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o rimorchi T.A.T.S. di cui all’art. 56, comma 2, lettere e) e f) C.d.S. qualora la massa del complesso veicolare superi tale limite.

 

Per tutti questi conducenti, infatti, anche la guida con tasso alcolemico compreso tra 0,0 g/l e 0,5 g/l costituisce illecito amministrativo, e comporta l’applicazione di una sanzione da 163 a 658 € e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida (i titolari di CQC subiranno la decurtazione dei punti sulla qualificazione professionale e non sulla patente di guida posseduta).

 

Se il tasso è superiore a 0,5 g/l, si applicano le sanzioni previste dall’art. 186 C.d.S. per tutti conducenti, aumentate di un terzo (se il tasso alcolemico riscontrato è compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l) oppure da un terzo alla metà (in caso di tasso alcolemico accertato superiore a 0,8 g/l). Nel caso in cui il conducente provochi un incidente, le sanzioni previste saranno ulteriormente raddoppiate. (LE SANZIONI* SONO RIPORTATE DI SEGUITO)

 

La sanzione amministrativa contestata nella ipotesi di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,1 g/l e 0,8 g/l, potrà essere impugnata dal conducente avanti al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data della contestazione o della notifica dell’atto, oppure innanzi al Prefetto, per il tramite del comando cui appartiene l’organo accertatore, nel termine di 60 giorni. Si sottolinea che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l’impossibilità successiva di impugnare la stessa.

 

In caso di tasso alcolemico riscontrato superiore a 0.8g/l, il provvedimento con cui la Prefettura dispone la sospensione cautelare della patente di guida potrà essere impugnato dal conducente

nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’atto, davanti al Giudice di Pace del luogo della avvenuta violazione.

In caso, infine, la violazione commessa configuri una ipotesi di reato (guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l), al conducente verrà notificato un decreto penale di condanna, mediante il quale il Giudice penale applica direttamente la pena, al quale il conducente potrà opporsi nel termine di 15 giorni dalla notifica.

 

 

 

SANZIONI* PER TUTTI GLI AUTISTI ANCHE NON PROFESSIONALI

Secondo quanto previsto dall’art. 186 C.d.S., il regime sanzionatorio previsto per tutti i conducenti è il seguente:

  • Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
    - sanzione amministrativa da 527 a 2.108 euro,
    - sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
  •  Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l (IPOTESI DI REATO***)
    - ammenda da 800 a 3.200 euro,
    - arresto fino a 6 mesi,
    - sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno,

- sequestro di ciclomotori e motoveicoli;

  • Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (IPOTESI DI REATO***)
    - ammenda da 1.500 a 6.000 euro,
    - arresto da 6 mesi ad 1 anno,
    - sospensione patente da 1 a 2 anni,
    - sequestro amministrativo del veicolo solo se di proprietà, se non di proprietà viene  raddoppiato il periodo di sospensione della patente
    - con la sentenza di condanna, è disposta la confisca del veicolo ex art. 224 bis C.d.S. (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

 

In ognuno dei casi soprariportati vi è sempre la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida o dalla CQC.

 

IPOTESI DI REATO***: in caso di pene detentive brevi (fino a 6 mesi), il Giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva con il pagamento di una somma pari ad € 250 per ogni giorno di arresto previsto. Per cui, ad esempio, una pena detentiva di 90 giorni può essere convertita in una pena pecuniaria pari ad € 22.500.

 

In caso di condanna non superiore ai 2 anni di reclusione, il Giudice potrà disporre la sospensione condizionale della pena: l’esecuzione (il pagamento dell’ammenda e l’arresto) verrà sospesa per un periodo di 5 anni, al termine dei quali, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estinguerà, non essendo più obbligato il conducente a pagare la pena pecuniaria né a scontare la pena detentiva. Tuttavia, la sospensione condizionale della pena non opera con riguardo alla sospensione della patente di guida, che il soggetto dovrà scontare in ogni caso.

 

Nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale, ciò comporterà il raddoppio delle sanzioni applicate, nonché il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il medesimo appartenga a persona estranea all'illecito.

Costituisce aggravante, cui seguirà un ulteriore aumento da un terzo alla metà dell’ammenda prevista, l’aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

 

La patente di guida è sempre revocata:

- in caso di recidiva biennale (ovvero se la stessa persona compie più violazioni della stessa norma nel corso di un biennio);

- quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, abbia provocato un incidente;

- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t).


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