ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 14 nov 2016 | A cura dell'Ufficio Stampa


Grazie al D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 sarà possibile estinguere alcuni debiti e contributi iscritti a ruolo negli anni compresi tra il 2000 ed il 2015 pagando il debito in unica soluzione oppure nel limite massimo di quattro rate, al netto e degli interessi di mora e delle sanzioni.
 
In seguito alla definizione agevolata resterà quindi da pagare:
– la quota capitale;
– gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
– aggio;
– rimborso per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
 
Entro il 23 gennaio 2017 il debitore dovrà comunicare ad Equitalia, mediante appositi moduli disponibili sul sito, la volontà di avvalersi dell’agevolazione indicando il numero di rate con il quale vorrebbe estinguere il debito (da una a quattro);
 
Entro il 22 aprile 2017 Equitalia comunicherà al debitore che ha presentato l’istanza, l’importo dovuto e la scadenza delle singole rate.
 
Ecco alcune indicazioni in merito alle tempistiche ed alla quantificazione degli importi da versare:
– le prime due rate saranno pari ad un terzo del debito;
– la terza e la quarta saranno pari ad un sesto del debito;
– la scadenza della terza rata non potrà superare la data del 15 dicembre 2017;
– la scadenza della quarta rata non può superare la data del 15 marzo 2018.
 
La presentazione dell’istanza comporta anche l’interruzione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi iscritti a ruolo.
 
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.
 
La definizione agevolata può essere chiesta anche da chi ha in corso delle rateazioni con Equitalia purché, rispetto ai piani rateali in essere, risulti regolare con tutti i pagamenti scadenti tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2016
 
In tal caso:
– ai fini della definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, dell’aggio e del rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
– restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, di interessi di mora e di sanzioni e somma aggiuntive sui contributi e premi previdenziali;
– il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata da Equitalia.
Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, ha già interamente corrisposto quanto dovuto, per poter beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque esprimere la sua volontà di aderirvi.
 
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici fiscali di Confartigianato:
Paola Bubani 0544/516174 Ravenna
Vitaliano Vadalti 0546/629707 Faenza  
Marcello Martini 0545/280604 Lugo 
 

‹ Torna all'elenco