TERRITORIALITA' - RIMBORSI - INTRASTAT: NOVITA’

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 07 dic 2009 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nella Legge 7 luglio 2009, n.88 (legge Comunitaria 2008) è contenuta la delega al Governo per il recepimento di tre importanti direttive in materia IVA: n. 2008/8/CE che disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi; n. 2008/9/CE che disciplina i rimborsi a favore di soggetti comunitari non residenti; n. 2008/117/CE che contiene la nuova disciplina degli invii telematici dei modelli Intrastat.

Le nuove discipline decorrono dal 1° gennaio 2010 e rappresentano una vera e propria rivoluzione rispetto alle regole che vengono, a tutt’oggi, ancora utilizzate.

Il contenuto delle direttive recepite dal Governo sono nel dettaglio:

1) DIRETTIVA 12 FEBBRAIO 2008 N.2008/8/CE
La nuova Direttiva mira a consentire l’applicazione del tributo, ove possibile, nel Paese del consumo. La prestazione si considererà effettuata, pertanto, nel Paese in cui è stabilito il committente, se questi è soggetto d’imposta; se il committente è un privato consumatore, il luogo della tassazione rimane, in linea di massima, quello in cui è stabilito il prestatore. In determinati casi, peraltro, si applicheranno criteri specifici tendenti a consentire l’applicazione dell’imposta nel Paese del consumo: tali casi riguardano, in particolare, i servizi di ristorazione, il noleggio di mezzi di trasporto, i servizi culturali, sportivi, scientifici ed educativi, nonché, se resi a consumatori, i servizi televisivi, di telecomunicazione e quelli effettuati con mezzi elettronici.
Le nuove regole decorreranno a partire dal 2010; l’operatività di quelle relative al luogo di tassazione dei servizi televisivi, dei servizi di telecomunicazione e dei servizi resi con mezzi elettronici nei confronti di consumatori finali è invece, differita al 2015.

2) DIRETTIVA 12 FEBBRAIO 2008 N.2008/9/CE
La nuova direttiva riguarda i rimborsi a favore di soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello cui si chiede il rimborso e prevede norme dettagliate per il rimborso dell’IVA a soggetti non residenti.
Tali norme sostituiranno, dal 2010, le attuali procedure di rimborso con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori e ridurre i tempi e costi per ottenere i rimborsi dovuti.

3) DIRETTIVA 16 DICEMBRE 2008 N.2008/117/CE
La direttiva contiene alcune misure per combattere le frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie le cui norme riguardano il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario e i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi.
Le disposizioni di attuazione della direttiva avranno effetto dal 1° gennaio 2010.


TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo passano attraverso la riformulazione dell’art.7 che oltre al contenuto troveranno una differente collocazione, rispetto al passato, nel DPR 633/72.

Il “vecchio” art.7 infatti, dal 1/1/2010, sarà abrogato e risulterà suddiviso in nuovi 7 articoli, dal 7 al 7-septies, che contengono le seguenti disposizioni circa la territorialità:
- 7, definizioni;
- 7-bis, cessioni di beni;
- 7-ter, prestazioni di servizi;
- 7-quater, particolari prestazioni di servizi;
- 7-quinquies, prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili;
- 7-sexies, particolari prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi;
- 7-septies, particolari prestazioni servizi rese a committenti non soggetti passivi extra-UE.

L’obiettivo della direttiva n. 8/2008/CE è quello di fissare come luogo dell’imposizione il luogo in cui avviene il consumo delle prestazioni di servizi: in particolare, i criteri generali sono due:
- prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi IVA: tassazione nel Paese ove è stabilito il committente;
- prestazioni rese nei confronti di privati: tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore del servizio.

Con effetto dal 1° gennaio 2010, il nuovo art. 7-ter stabilisce con specifico riferimento alle prestazioni di servizi rese a soggetti IVA, che la territorialità di tali operazioni non sarà più regolata da un criterio speciale, bensì rientrerà nel criterio generale che identifica il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi nel luogo in cui è stabilito il committente.
In concreto, quindi, dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi rese a soggetti IVA stabiliti in Italia si considereranno in ogni caso effettuate nel nostro Stato, a prescindere dal luogo dell’operazione e dal domicilio del prestatore; conseguentemente, risulteranno soggette al tributo in Italia anche le prestazioni di servizi rese a committenti nazionali relative ad operazioni poste in essere al di fuori del territorio della Comunità.
Nulla cambia, invece, in relazione alle prestazioni di servizi rivolte ai soggetti privati: ove si è ritenuto più idoneo rimanere ancorati al principio di tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore con l’obiettivo di tassare l’operazione, nella maggior parte dei casi, nel Paese di fruizione della prestazione.

 

RIMBORSO DELL’IVA A SOGGETTI NON RESIDENTI

Dal 2010 sarà più semplice chiedere il rimborso dell’Iva pagata negli altri stati membri dell’Ue. La richiesta, infatti dovrà essere presentata, solo in via telematica, non più all’autorità fiscale estera, ma all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà un primo riscontro sui presupposti e provvederà ad inoltrarla al paese di destinazione. E’ ciò che prevede lo schema di dlgs attuativo della direttiva 2008/9/Ce, che aggiunge a tal fine l’articolo 38-bis1 al dpr 633/72.

 

MODELLI INTRASTAT

Dal 1° gennaio 2010 i modelli Intrastat diventano obbligatori anche per le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati della Comunità.
La presentazione dei modelli Intrastat dovrà essere effettuata anche dagli enti e dalle associazioni non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, che hanno ricevuto prestazioni di servizi da soggetti comunitari.
Sempre con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2010 cambia la frequenza di trasmissione dei modelli Intrastat per i quali è prevista come regola generale la presentazione mensile. Ciò nonostante è ammessa una deroga che consentirà l’invio trimestrale dei modelli per alcuni operatori con volume complessivo, realizzato in un trimestre tra acquisti e prestazioni intracomunitari, inferiore alla soglia di € 50.000 elevabile a € 100.000 fino al 31 dicembre 2011. Il tutto è demandato all’emanazione di provvedimenti amministrativi attesi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.


Per informazioni ed approfondimenti gli Associati potranno rivolgersi agli Uffici del settore fiscale della Confartigianato.


 


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