SFRATTI PER LOCAZIONE ABITATIVE CONVALIDATI NEL 2020 MA SOSPESI PER COVID: ESENZIONE IMU PER L’ANNO 2021

News / Patronato INAPA - venerdì 26 nov 2021 alle 14:32 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il decreto legge sostegni-bis 73/2021 convertito nella legge 106/2021 prevede per i proprietari (persone fisiche) che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021, l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. 
 
L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 
 
I contribuenti che hanno già effettuato il versamento della prima rata IMU 2021, hanno diritto al rimborso presentando al Comune/Ente di riscossione un’istanza con i dati del contratto di locazione abitativa, i dati dell’atto di convalida, i dati del versamento dell’IMU prima rata 2021, l’IBAN ove riversare il rimborso.
È inoltre obbligatorio presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022.

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