L’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che 'alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili'.
Il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.
La comunicazione in oggetto si riferisce agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e va trasmessa entro la data del 31 dicembre 2021.
Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016
E’ opportuno precisare quanto segue:
• l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione;
• il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria;
• i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.