DECRETO SEMPLIFICAZIONI: NUOVO CALENDARIO FISCALE

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 07 lug 2022 alle 14:35 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il nuovo decreto “Semplificazioni fiscali” (DL n.73/2022) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022 n.143, prevede una serie di interventi che modificano il calendario fiscale. 

In questa comunicazione si analizzano alcune delle principali novità fiscali.



Nuovo calendario fiscale
Fra le novità che interessano il calendario fiscale IVA si segnalano le seguenti modifiche all’art. 3 del DL n. 73/2022:
• nuovo termine di scadenza delle LIPE (art. 3, comma 1);
• nuovo termine di presentazione dei modelli Intrastat (art. 3, comma 2-3);
• nuovo limite di versamento imposta di bollo (art. 3, comma 4).



Nuovo termine di scadenza della LIPE (art. 3, comma 1 DL n. 73/2022)
Viene modificata la scadenza per l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre.
In particolare, la scadenza passa dal 16 al 30 settembre.
A seguito della proroga, quindi, i termini di trasmissione delle comunicazioni sono:
• 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo): 31 maggio;
• 2° trimestre (aprile, maggio, giugno): 30 settembre;
• 3° trimestre (luglio, agosto, settembre): 30 novembre;
• 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre): 28 febbraio.

Le scadenze per l’invio della comunicazione sono identiche per i soggetti trimestrali e mensili.


Nuovo termine di presentazione dei modelli Intrastat (art. 3, comma 2-3 DL n.73/2022)
Per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT) viene stabilito che, invece del termine attualmente fissato al giorno 25 de mese successivo al periodo di riferimento, l’invio telematico possa avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
La nuova scadenza interessa sia la presentazione degli elenchi su base mensile, sia quella su base trimestrale.


Nuovo limite di versamento dell’imposta di bollo (art. 3, comma 4 DL n.73/2022)
Viene aumentata da 250 a 5.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Pertanto, a seguito delle modifiche normative, l’imposta di bollo può essere versata:
• relativamente al primo trimestre se non è superiore a 5.000 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedeere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
• relativamente al secondo trimestre se non è superiore a 5.000 euro, il pagamento può essere ulteriormente differito al 30 novembre, che rappresenta il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.


Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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