FATTURE ELETTRONICHE: NUOVA VERSIONE DEL TRACCIATO DAL 1° FEBBRAIO 2024

News / Fisco e consulenza aziendale - lunedì 08 gen 2024 alle 14:50 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dal 1° febbraio 2024 entrerà in vigore la versione 1.8 delle specifiche tecniche per le fatture elettroniche tra privati rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 12 dicembre scorso.

Numerose le novità previste:
• verrà introdotto un controllo apposito con codice errore 477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d’intento invalidata;
• saranno aggiornate le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti;
• relativamente ai fornitori esteri sarà integrata la descrizione dell’identificativo del Paese nella sezione dei dati anagrafici del cedente/prestatore;
• con la nuova codifica per il blocco “AltriDatiGestionali” i produttori agricoli in regime speciale potranno ottenere una gestione automatica delle liquidazioni IVA.


Codice errore '00477' – Dichiarazione di intento
E’ stato introdotto un apposito controllo, con codice errore '00477', che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione d’intento indicata nel campo “altri dati gestionali” dal fornitore.
Per contrastare le frodi Iva realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal 1° gennaio 2022 vengono effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per inibire il rilascio di lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate.
In pratica all’interno del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-“ o “/”). Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore '00477'.
Una volta riscontrata l’irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.


TD28 – Reverse Charge
Sempre in ambito della fatturazione elettronica vi è la possibilità di utilizzare il tipo documento TD28 per comunicare i dati delle operazioni passive realizzate con l’estero ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge.
Il codice TD28 utilizzabile dal 1° ottobre 2022, è riservato agli acquisti da San Marino per i quali il cedente sammarinese ha emesso fattura cartacea con Iva. Infatti, il soggetto residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e non TD19 che, invece deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, 2° comma Dpr 633/72, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.
Il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all’obbligo della comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione Iva italiana. In questo caso, e in mancanza di frode, è prevista l’irrogazione di una sanzione formale da 250 a 2.000 euro.

In pratica, il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via Sdi indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:
• i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo ;
• i propri dati, nel campo ;
• la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo ;
• il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo.

Pertanto, ai fini dell’esterometro, si potrà procedere a utilizzare il tipo documento TD28 secondo quanto era già stato anticipato dall’Agenzia delle Entrate rispondendo ai quesiti sottoposti a commento della Legge di Bilancio in occasione di “Telefisco 2023”.


Cessioni effettuate dai Produttori agricoli in regime speciale
Secondo le indicazioni Dell’Agenzia delle Entrate un produttore agricolo in regime speciale di cui all’art. 34 comma 1 del Dpr 633/72 può valorizzare in maniera facoltativa l’elemento “Tipo Dato” per la gestione automatica della liquidazione Iva.

In particolare, potrà essere valorizzata la stringa:
• 'ALI-COMP', nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/72 (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l’elemento “Riferimento Numero” con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
• 'NO-COMP', nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/72 (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
• 'OCC34BIS', nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del Dpr 633/72 siano state effettuate in via occasionale.

Gli uffici del settore fiscale dell’Associazione restano a disposizione delle imprese aderenti per ulteriori chiarimenti.


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