LEGGE DI BILANCIO 2024: NOVITA' IN MATERIA DI RITENUTE

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 18 gen 2024 alle 13:30 | A cura dell'Ufficio Stampa


La Legge di Bilancio n. 213/2024 porta novità per le ritenute sui bonifici per agevolazioni fiscali e ritenute sulle provvigioni agli agenti di assicurazione.

Nello specifico:
1) dal 1° marzo 2024, l’articolo 1 comma 88 L. 213/2024, eleva la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta;
2) dal 1° aprile 2024, l’articolo 1 comma 89-90 L. 213/2024, si estende la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Ritenuta d’acconto su bonifici per agevolazioni fiscali
La disposizione di Legge a decorrere dal 1° marzo 2024 porta dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Le tipologie di pagamenti, nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione ed alla dichiarazione delle ritenute operate, sono state definite con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010.
Secondo tale Provvedimento, la ritenuta è dovuta per le spese d’intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della Legge n. 449/1997 e successive modificazione, nonché per le spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni.

Ritenuta d’imposta sulle provvigioni per rapporti di commissione
Il comma 89 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, provvede ad estendere anche agli agenti d’assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese d’assicurazione, l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, d’agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
L’estensione riguarda anche i mediatori d’assicurazione per i loro rapporti con le imprese d’assicurazione e con gli agenti generali delle imprese d’assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese d’assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi per il primo scaglione di reddito.
Si ricorda che l’aliquota della ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle proviggioni sopra indicate.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
La decorrenza delle disposizioni sopra citate si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.

Gli addetti del Servizio fiscale dell’Associazione sono a disposizione delle imprese aderenti per ulteriori chiarimenti.


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