IMPIANTI MINORI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE: COMUNICAZIONI ENTRO IL 29 FEBBRAIO

News / Fisco e consulenza aziendale - venerdì 02 feb 2024 alle 12:59 | A cura dell'Ufficio Stampa


Entro il 29 febbraio 2024 i gestori di impianti minori di gasolio per autotrazione dovranno effettuare le conusete comunicazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per distributori minori si intendono gli apparati di distribuzione automatica di carburante per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. Presenza di pistole erogatrici con attrezzature ausiliarie (pompe, motori elettrici ecc..);
Sono considerati depositi minori di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale, quelli con capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi. A differenza dei distributori, i depositi sono privi del sistema di erogazione.

La comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 29 febbraio
Come stabilito con la Circolare n. 47/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli esercenti di depositi e distributori minori sono obbligati a:
• comunicare, all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, l’esercizio (l’installazione) di un deposito o distributore minore;
• tenere un registro di carico e scarico in modalità semplificata
Una volta inviata la comunicazione, all’esercente viene attribuito un codice identificativo dell’impianto minore da comunicare al fornitori di carburante. Per i depositi minori, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si sostituisce alla denuncia da effettuare obbligatoriamente per gli impianti ordinari soggetti a licenza fiscale e ha come unica finalità il loro censimento.

Entro il 29 febbraio 2024, gli esercenti di impianti minori sono tenuti a trasmettere tramite la propria pec all’Ufficio dell’ADM territorialmente competente, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, desunti dal registro di carico e scarico.

In particolare, nel prospetto riepilogativo il titolare dell’impresa deve riportare il codice identificativo dell’impianto e per ciascun prodotto energetico:
• la giacenza contabile al 1° gennaio;
• il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno) e le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
• il totale dello scarico e le deficienze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle eventuali riscontrate in sede di verifica;
• la giacenza contabile al 31 dicembre.

L’esercente dell’impianto dovrà conservare, per un minimo di cinque anni:
• il registro di carico e scarico;
• le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto;
• le relative fatture di acquisto;
• i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione.


In allegato, in formato PDF:
• modello di registro carico e scarico
• modello di comunicazione attività depositi e distributori minori.


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