TRANSIZIONE 5.0: PUBBLICATO IL DECRETO DEFINITIVO

News / Credito e incentivi - lunedì 04 mar 2024 alle 11:02 | A cura dell'Ufficio Stampa


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 19/2024 che sancisce la nascita di Transizione 5.0. Il provvedimento, che si suddivide in numerosi articoli riferiti al PNRR, vede un unico punto interessante per le imprese, ovvero l’articolo 38, che rientra nel 'Capo IX – Disposizioni urgenti in materia di investimenti'.
Vediamo nel dettaglio il contenuto di questo articolo:

BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici”. Restano escluse le aziende che rientrano nell’ambito del “Codice della crisi d’impresa”.
Il principio di innovazione e riduzione dei consumi energetici riveste un ruolo fondamentale per accedere ai benefici di Transizione 5.0. Ma, una serie di aspetti fondamentali non è ancora stata chiarita e dovremo attendere i singoli decreti attuativi.

SPESE AMMISSIBILI
Possono accedere al Credito d’Imposta Transizione 5.0 gli stessi beni già previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 ma a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.
La norma estende inoltre l’elenco dei beni immateriali (previsti dall’Allegato B) che possono accedere ai benefici di Transizione 5.0:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Quanto indicato al punto b) sembra permettere di agevolare anche i software gestionali d’azienda.
Ma dovrà essere chiarito cosa si intenda con il termine “unitamente”; se una coincidenza temporale (ovvero nello stesso periodo) oppure la provenienza da un unico fornitore. Dovranno anche essere chiariti gli aspetti legati ai tempi di messa in funzione dei software perché l’installazione di un sistema di monitoraggio dell’energia elettrica può avvenire abbastanza rapidamente, mentre la sostituzione di un gestionale può richiedere alcuni mesi.

INVESTIMENTI LEGATI ALL’AUTOPRODUZIONE
Il Piano Transizione 5.0, include anche le soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione del personale finalizzata “all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi”.
in questi ambiti, sono previste una serie di limitazioni:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;
b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

LE ALIQUOTE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Abbasta complesso il quadro delle aliquote previste dal Piano Transizione 5.0 a fronte dei risparmi ottenuti e degli investimenti effettuati. Per semplicità riassumiamo i valori nella seguente tabella, che sintetizza quanto contenuto ai commi 7 e 8.

Percentuale di riduzione dei consumi energetici Tipologia di investimento Importo investimento Credito d’imposta
3-6% Struttura produttiva Sino a 2,5 milioni 35%
3-6% Struttura produttiva Da 2,5 milioni a 10 milioni 15%
3-6% Struttura produttiva Da 10 milioni a 50 milioni 5%
5-10% Processo Sino a 2,5 milioni 35%
5-10% Processo Da 2,5 milioni a 10 milioni 15%
5-10% Processo Da 10 milioni a 50 milioni 5%
6-10% Struttura produttiva Sino a 2,5 milioni 40%
6-10% Struttura produttiva Da 2,5 milioni a 10 milioni 20%
6-10% Struttura produttiva Da 10 milioni a 50 milioni 10%
10 – 15% Processo Sino a 2,5 milioni 40%
10 – 15% Processo Da 2,5 milioni a 10 milioni 20%
10 – 15% Processo Da 10 milioni a 50 milioni 10%
>10% Struttura produttiva Sino a 2,5 milioni 45%
>10% Struttura produttiva Da 2,5 milioni a 10 milioni 25%
>10% Struttura produttiva Da 10 milioni a 50 milioni 15%
>15% Processo Sino a 2,5 milioni 45%
>15% Processo Da 2,5 milioni a 10 milioni 25%
>15% Processo Da 10 milioni a 50 milioni 15%

NB: I limiti di spesa fanno riferimento all’investimento annuo
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

COME SI CALCOLA LA RIDUZIONE DEI CONSUMI?
La valutazione deve avvenire “su base annuale, ed è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Occorrerà perciò analizzare i consumi di un intero anno, ma rapportarli ad una serie di variabili, che tengano conto delle quantità prodotte, ma anche delle condizioni atmosferiche, dello stato delle materie prime, di eventuali guasti o malfunzionamenti.
Più complessa appare la valutazione dei consumi di riferimento per le imprese di nuova costituzione. Il comma 17, al momento, rinvia ai decreti attuativi che dovranno essere emanati.


COME ACCEDERE AL BENEFICIO DI TRANSIZIONE 5.0?

L’ accesso al beneficio, non è automatico come avviene con Transizione 4.0.
Le imprese devo presentare, “in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), la documentazione prevista nel decreto unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso”.
Il GSE, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili, dopo aver verificato che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsti a livello nazionale.
Spetta all’azienda comunicare periodicamente al GSE l’avanzamento dell’investimento ammesso. Poi, “in base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato”
Al termine dell’investimento, “l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b”.
A questo punto sarà ancora il GSE a comunicare all’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta”
Il modello di comunicazione, però, non è ancora disponibile.


COME DEVONO ESSERE REDATTE LE CERTIFICAZIONI?
Le certificazioni richieste, dovranno essere “rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con un prossimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ”.
Nello specifico dovrà essere attestata:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
Il comma 17 dell’art.38, rimanda ai decreti attuativi, che dovranno essere emanati entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legge 19/2024. Non è quindi chiaro, al momento, quali saranno le figure professionali in possesso dei requisiti di “indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità” previsti dal Ministero.
Il Decreto anticipa, però, che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI
Per le PMI, “le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro”.

COME COMPENSARE IL CREDITO MATURATO?
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in Compensazione, cinque giorni dopo” la comunicazione del GSE all’Agenzia delle Entrate. La compensazione deve essere però effettuata, attraverso il modello F24, “entro il 31 dicembre 2025”. Nel caso in cui un’azienda non riuscisse a compensare l’intero credito maturato, può comunque compensarlo nel 5 anni successi, con altrettante quote annuali di pari importo.
Resta la necessità di porre attenzione al fatto che il credito sarà utilizzabile sino al raggiungimento dei limiti di disponibilità economica complessivi a livello nazionale.

QUALI DOCUMENTI CONSERVARE?
Anche per i beni 5.0, così come avviene per i beni 4.0, il comma 15 indica la documentazione che è necessario conservare per i successivi controlli.
La norma recita genericamente quanto segue: “la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

Pena la revoca dell’agevolazione, “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Quindi, in attesa di un chiarimento da parte del Ministero, al momento riteniamo sia opportuno scrive “Bene agevolabile ai sensi della Legge 178/2020, art. 1, commi da 1054 a 1062, così come modificata dalle legge 234/2021 nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legge 2019/2024 art. 38, comma 15”.
Non è invece stato chiarito se, in caso di mancanza di tale indicazione, sarà possibile procedere ad un’integrazione (apposta in modo indelebile) sul documento stampato.
Sarà obbligatorio far certificare i costi sostenuti dal “soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
Per “le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, (PMI) la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti”. In questo caso “le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro”.

CUMULABILITÀ
Il credito d’imposta 5.0 “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi”, ovviamente senza che questo “porti al superamento del costo sostenuto”.
Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile con il credito Transizione 4.0.
La novità più importante, però, riguarda il fatto che il credito d’imposta per i beni Transizione 5.0 non è cumulabile nemmeno con i benefici previsti dalla ZES unica.

QUALI DECRETI ATTUATIVI DOBBIAMO ASPETTARE?
Il Decreto prevede un elenco di decreti attuativi che dovranno essere adottati “entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto”. Quindi, entro i primi giorni di aprile dovranno essere resi pubblici i decreti relativi a:
a) al contenuto nonché’ alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché’ alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

A seguito dell’uscita dei decreti attuativi forniremo ulteriori chiarimenti.


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