TACHIGRAFO,REGISTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL CONDUCENTE NEI 56 GIORNI PRECEDENTI

News / Associazioni di mestiere - lunedì 20 gen 2025 alle 13:14 | A cura dell'Ufficio Stampa


Facciamo seguito a tutte le nostre precedenti comunicazioni in argomento, per informare che il Ministero dell’interno ha fornito chiarimenti in merito alle registrazioni delle attività svolte dal conducente di un veicolo munito di tachigrafo, nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti, durante il controllo stradale.


Ricordiamo che tale norma è stata introdotta dal Regolamento UE n.1054/2020 (c.d. “Pacchetto mobilità”) che ha modificato l’art.36 del Regolamento n.165/2014, estendendo il periodo dell’attività da 28 a 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024.

In particolare, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alle carte tachigrafiche:

- Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte recano impresso sul retro il codice “e3 1003” e consentono di norma la registrazione di 56 giorni di attività. L’inserimento manuale di parametri aggiuntivi – come ad esempio “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera, ecc. – potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
- Carte tachigrafiche “gen2v2” rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte recano impresso sul retro il codice “e3 1004” e sono dotate di una maggiore quantità di memoria, consentendo di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

La circolare ricorda che, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale, come previsto dai Regolamenti CE n.561/2006 e UE n.165/2014.

Giova inoltre ricordare che il D.L. c.d. “Salva-infrazioni”, convertito con Legge n.166/2024, ha stabilito all’articolo 6 che in fase di controllo su strada sarà possibile acquisire le prove mancanti che dimostrano il corretto uso del tachigrafo anche tramite la sede centrale dell’impresa, del gestore o altre entità competenti, prima della conclusione del controllo.


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