News / Associazioni di mestiere - martedì 28 gen 2025 alle 13:30 | A cura dell'Ufficio Stampa
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 20 gennaio riguardante i chiarimenti del Ministero degli Interni contenuti nella circolare del 27 dicembre 2024, sulla normativa del tachigrafo e sulla registrazione delle attività del conducente nei 56 giorni precedenti (vedi QUI), per fornire alcune considerazioni operative in merito.
Confartigianato Trasporti, a seguito di confronti avuti con tecnici esperti sulla materia, specifica che dalla circolare non scaturisce alcun obbligo di stampa. La circolare in parola indica la stampa come "opportuna", non obbligatoria. Rimane invece obbligatorio mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi. Come precisato nella nostra precedente comunicazione a cui si rimanda, la possibilità che alcune registrazioni di parametri aggiuntivi non vengano salvate dipende dalla memoria limitata della smartcard ed è legata ad attività specifiche, come l’uso frequente e continuato di traghetti o treni e l’attraversamento frequente di confini. Questa circostanza è sempre stata presente in passato e non è legata all'estensione a 56 giorni. Anche nei pochi casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard. Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.
Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si può affermare che la produzione giornaliera di stampe cartacee non è obbligatoria e può essere considerata superflua, in linea con l'obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli. Tuttavia, come ricordato, le aziende devono essere pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.
Ricordiamo inoltre che il Ministero, con la ridetta circolare, ha puntualizzato che, qualora in fase di controllo su strada il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, ai fini di escludere l’applicazione della sanzione di cui all’art.174, comma 14, del Codice della strada nei confronti dell’impresa, può essere esibita la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi i conducenti ai fini del corretto uso del tachigrafo anche se acquisita durante l’attività di controllo ed anche in formato digitale – qualora non ci fosse a bordo del veicolo – a condizione che l’esibizione della documentazione richiesta avvenga prima della conclusione del controllo.
Si ricorda che con Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti prot. n. 215, del 12 dicembre 2016, sono state dettate disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi che le imprese possono attuare, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma europea in materia di obblighi formativi dei conducenti ed ottenere così la non applicazione delle sanzioni previste dall’art.174 comma 14 del Cds, in caso di violazione dei tempi di guida e di riposo da parte del conducente.
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