DECRETO LEGGE INFRASTRUTTURE. LE NORME CHE RIGUARDANO L’AUTOTRASPORTO

News / Associazioni di mestiere - mercoledì 28 mag 2025 alle 16:09 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, noto come DL “Infrastrutture”, contenente misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche, il corretto funzionamento del sistema dei trasporti e la gestione del demanio portuale e marittimo.

Il provvedimento introduce importanti novità normative e finanziarie per il settore dell’autotrasporto merci, in risposta alle richieste avanzate da Confartigianato Trasporti e Unatras nel corso del confronto istituzionale con il Governo presso il MIT (Leggi QUI il Comunicato del Presidente Nazionale Amedeo Genedani).

Nello specifico, il Governo ha inserito nel decreto norme regolamentari e finanziarie che interessano da vicino le imprese di autotrasporto merci in conto terzi. Gli articoli 4 (Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto) e 5 (Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e circolazione dei veicoli) contengono infatti importanti novità soprattutto sulle “regole”, con particolare riguardo alla modifica dell’attuale disciplina dei tempi di attesa al carico/scarico delle merci e dei tempi di pagamento delle fatture di trasporto.

Di seguito gli articoli di interesse per l’autotrasporto:

– Art.4, comma 1 – Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia:

In mancanza di tali indicazioni, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo tramite il proprio sistema di geolocalizzazione satellitare o il tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Se nel contratto di trasporto sono stati specificati i tempi di esecuzione delle operazioni, l’indennizzo è dovuto anche in caso di superamento dei tempi contrattuali, risultante dalla documentazione firmata dalle parti.

Il committente e il caricatore sono tenuti in solido al pagamento dell’indennizzo, con diritto di rivalsa. Il termine di prescrizione è quello dell’art. 2951 c.c. (un anno dalla riconsegna).

Il decreto chiarisce infine che il conducente ha sempre il diritto di presenziare alle operazioni di carico e verificarne la regolarità, in particolare in riferimento alla sistemazione del carico. Le operazioni di scarico, invece, possono avvenire anche in assenza del conducente.

– Art.4, comma 2 – Disciplina dei tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto merce

Il decreto integra l’art. 83-bis del DL 112/2008, stabilendo che all’autotrasporto si applica l’istituto dell’abuso di dipendenza economica (art. 9, comma 3, legge 192/1998).

• In caso di violazioni reiterate dei termini di pagamento, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) potrà intervenire d’ufficio o su segnalazione del trasportatore o del Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori.

• L’AGCM potrà emettere diffide e sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato dell’impresa inadempiente, come previsto dalla legge 287/1990.

– Art. 4, comma 3 – Recupero dei fondi per l’autotrasporto tagliati con l’ultima legge di bilancio

Il comma 3 dell’art. 4 prevede il parziale reintegro dei 12 milioni tagliati all’autotrasporto con l’ultima legge di bilancio. Le risorse per il ricambio del parco veicolare saranno incrementate di:

• 6 milioni di euro nel 2025

• 6 milioni di euro nel 2026

– Art.5, comma 2 – Disposizioni sullo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione

Il decreto rivede le indennità riconosciute al personale della motorizzazione civile incaricato delle operazioni nei centri 870:

• 350 euro lordi per giornata completa (mattina + pomeriggio)

• 175 euro lordi per seduta singola (mattina o pomeriggio)

Sono inoltre introdotte nuove regole per il rimborso delle spese di trasferta:

• 100 euro forfettari se la distanza è ≤ 80 km dalla sede di servizio;

• Rimborso analitico delle spese sostenute per distanze > 80 km;

• In caso di trasferte all’estero, si aggiungono le eventuali diarie previste. 

In caso di impegno parziale in orario pomeridiano, il titolare riceverà anche il 50% del compenso ordinario, mentre il personale di supporto riceverà il 40%.

– Art.5, comma 3 – Disposizioni in materia di autorizzazioni alla circolazione in prova

Si riforma la disciplina sulle targhe prova, stabilendo che:

• Le autorizzazioni saranno rilasciate in numero non superiore al totale dei dipendenti e addetti stabili dell’impresa richiedente.

• Il veicolo potrà trasportare il conducente e un solo passeggero, scelto tra i dipendenti o collaboratori autorizzati.


Per approfondimenti si rimanda al testo del decreto allegato


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