News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 03 giu 2025 alle 13:22 | A cura dell'Ufficio Stampa
È stato pubblicato il nuovo Accordo Stato - Regioni che disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispetto ai contenuti dell’Accordo si evidenzia in primo luogo l’introduzione della formazione per i datori di lavoro (che non svolgono direttamente i compiti di RSPP) con la previsione di un corso di 16 ore.
Di seguito altre novità rilevanti:
• l’individuazione di nuove attrezzature tra quelle per cui è prevista la formazione teorico – pratica ai sensi dell’articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008 (carro raccogli frutta; caricatori per la movimentazione dei materiali; carroponte);
• la formazione per chi opera all’interno degli ambienti confinati;
• per i preposti è riconosciuto un credito formativo totale per i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo del 2011, mentre l’obbligo di aggiornamento, nell’ipotesi in cui il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla stessa. Per i nuovi Preposti il percorso formativa è di 12 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni;
• i corsi di formazione relativi alle nuove attrezzature (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore.
• le modalità di erogazione della formazione, con particolare riferimento all’obbligatorietà della verifica finale di apprendimento per tutti i corsi di formazione, anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro;
• le modalità per la verifica dell’efficacia della formazione.
Per i nuovi datori di lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP il corso sarà composto da un corso base di 16 ore piu’ 8 ore di modulo comune mentre per i cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore attraverso il quale il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà acquisire conoscenze e competenze relative all’organizzazione, agli obblighi e alle procedure tipiche dei cantieri mobili e temporanei. L’aggiornamento, invece, dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore. Le disposizioni transitorie prevedono esplicitamente che l’obbligo formativo dovrà essere assolto entro due anni dall’entrata in vigore – avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - del provvedimento. In fase di prima applicazione e comunque per un anno dall’entrata in vigore potranno essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi previgenti.
Si rilevano, infine, poche novità in materia di formazione per i lavoratori, rispetto ai quali rimane la distinzione tra imprese a rischio basso, medio e alto - secondo la classificazione per codici ATECO – nonché le durate minime dei percorsi formativi (4 ore di formazione generale per tutti i settori integrate dalla formazione specifica di 4, 8 e 12 ore a seconda del livello di rischio) e dell’aggiornamento (6 ore con cadenza quinquennale).
Riguardo i corsi per lavoratori si segnala, tuttavia, un aspetto che dovrà essere ulteriormente approfondito ovvero la mancata conferma della possibilità (prevista dai precedenti Accordi) di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione qualora non fosse stato possibile erogare il corso anteriormente o contestualmente all’assunzione.
Gli Uffici del Servizio Ambiente e Sicurezza sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento.
News in Primo Piano
Altre Ambiente, sicurezza e qualità
News per settore