AUTOTRASPORTO: NORME SUI TEMPI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI - CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CON CHIARIMENTI APPLICATIVI

News / Associazioni di mestiere - mercoledì 05 nov 2025 alle 11:21 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione ha emanato una nota circolare volta a rispondere alle numerose criticità interpretative sollevate dagli operatori del settore, sia committenti che autotrasportatori, in merito alla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci.

Le incertezze riguardavano l’applicazione dell’articolo 6-bis del d.lgs. 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento del Ministero, di carattere chiarificatorio, fornisce un orientamento applicativo univoco e mira a garantire la continuità e l’equilibrio del servizio di autotrasporto.

Disciplina inderogabile delle nuove regole
La circolare del MIT conferma che la normativa aggiornata introduce una disciplina rigorosa e dettagliata riguardante i tempi di attesa, la franchigia e l’indennizzo correlato.
Un punto fondamentale ribadito dal Ministero è la inderogabilità delle nuove disposizioni: la possibilità di deroga pattizia, prevista in passato, non è più prevista con la modifica normativa.
Le parti, pur mantenendo la libertà di definire il contenuto del contratto, devono rispettare i limiti fissati dalla legge (art. 1322 c.c.).
Ciò rappresenta un importante risultato per la categoria degli autotrasportatori, che non dovranno più subire accordi peggiorativi rispetto ai termini di legge.

Franchigia e indennizzo: importi e modalità
Il MIT chiarisce puntualmente i termini applicativi della norma:
Franchigia per l’attesa: il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico della merce è fissato tassativamente in 90 minuti (comma 1);
Indennizzo per ritardo nell’attesa: decorso il periodo di franchigia, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 2);
Indennizzo per ritardo nelle operazioni: lo stesso importo di 100 euro è dovuto anche in caso di superamento dei tempi contrattuali stabiliti per le operazioni di carico o scarico (comma 3), senza ulteriori periodi di franchigia.

Risulta definitivamente chiarito che i 90 minuti di franchigia sono relativi esclusivamente alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico. Infatti, per il superamento dei tempi di carico e scarico non vi sono periodi di franchigia e l’indennizzo di 100 euro è dovuto integralmente per ogni ritardo nelle tempistiche previste per le operazioni di carico o scarico, anche inferiore all’ora.

L’indennizzo non è dovuto unicamente nel caso in cui il ritardo sia direttamente imputabile al vettore.

Contratto scritto e responsabilità solidale
Considerata la complessità della filiera logistica – che coinvolge vettori, committenti, spedizionieri e terminalisti – la normativa attribuisce particolare importanza al contratto di trasporto, preferibilmente redatto in forma scritta.
Il Ministero raccomanda di definire con la massima precisione, in via preventiva:
• il luogo, l’orario e i tempi di esecuzione delle operazioni;
• le modalità di accesso ai punti di carico e scarico;
• le modalità di attestazione delle pattuizioni.
Si ricorda inoltre che, ai sensi di legge, committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo dovuto al vettore, salvo diritto di rivalsa nei confronti del soggetto effettivamente responsabile del ritardo.
È pertanto consigliabile indicare in modo chiaro i responsabili effettivi delle operazioni e precisare cosa si intenda per “cause di forza maggiore”.

Il vettore, da parte sua, può documentare l’orario di arrivo mediante strumenti digitali.

Per una comprensione completa dei contenuti, si raccomanda una lettura integrale della circolare ministeriale allegata.


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