News / Associazioni di mestiere - venerdì 07 nov 2025 alle 09:44 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il Presidente del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha diffuso una circolare, indirizzata alle Associazioni della Committenza, richiamando le modifiche alla disciplina dei tempi di pagamento dei servizi di trasporto merci, introdotte dall’articolo 4, comma 2, del cosiddetto DL Infrastrutture (legge 18 luglio 2025, n. 105) e informando sullo stato di avanzamento delle interlocuzioni con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per la definizione della procedura applicativa, che coinvolge anche il Comitato Centrale dell’Albo.
La circolare precisa che le recenti modifiche normative non hanno modificato il termine massimo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto. Tale termine resta fissato in 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del vettore o autotrasportatore.
La circolare in commento e qui di seguito allegata, nella versione pervenuta alla sede romana di Confartigianato – richiama le modifiche introdotte dall’articolo 4, comma 2, del cosiddetto DL Infrastrutture (legge 105/2025) in materia di tempi di pagamento per i servizi di trasporto merci.
Il documento informa inoltre sullo stato di avanzamento dei confronti in corso con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), finalizzati a definire la procedura applicativa della norma, con il coinvolgimento del Comitato Centrale dell’Albo.
Con l’estensione al settore dell’autotrasporto dell’istituto dell’abuso di posizione economica da parte dei committenti, la circolare ricorda che, nei casi in cui i committenti non corrispondano i pagamenti dovuti e tale comportamento risulti diffuso o reiterato, l’AGCM può avviare le verifiche del caso.
Qualora accerti un abuso, l’Autorità può applicare sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa committente responsabile, come previsto dall’articolo 15 della legge 287/1990.
La modifica normativa, fortemente sostenuta da Confartigianato Trasporti e UNATRAS, riconosce dunque all’AGCM il ruolo di Autorità di controllo, con la possibilità di avviare procedimenti di accertamento d’ufficio o su segnalazione diretta del creditore o del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che in ogni caso assicura l’anonimato del vettore segnalante.
Alla luce di ciò la circolare evidenzia che le interlocuzioni in atto tra il Comitato Centrale dell’Albo e l’AGCM mirano a garantire la piena operatività della norma anche attraverso l’individuazione precisa delle procedure da seguire da parte del Comitato che offrirà supporto alle imprese creditrici segnalanti e svolgendo funzioni di raccordo con l’Autorità accertatrice in caso di eventuali violazioni.
Allegati
News in Primo Piano
Altre Associazioni di mestiere
News per settore