News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 18 dic 2025 alle 12:11 | A cura dell'Ufficio Stampa
Con l'art. 12 del Decreto legislativo n. 186/2025, è stata prevista un'estensione dell'ambito applicativo del regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea o in importazione (art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72).
L'art. 9, comma 3, previgente, del DPR 633/72 limitava il predetto regime di non imponibilità alle sole prestazioni rese nei confronti dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni o di colui che presta i servizi di spedizione.
Con le modifiche apportate dall'art. 12 del decreto n. 186/2025, invece, rientrano tra le operazioni non imponibili ai fini IVA anche i servizi internazionali di beni, nei confronti dei menzionati soggetti, quando sono "resi da intermediari".
La decorrenza della nuova disposizione coincide con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 186/2025, ossia il 13 dicembre 2025 (vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
Da tale data, le prestazioni sono soggette al nuovo ambito applicativo per il regime di non imponibilità, ai sensi del citato art. 9 comma 3 del DPR 633/72.
Gli uffici del settore fiscale di Confartigianato Imprese Ravenna sono disponibili per ulteriori informazioni.
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