RECUPERO ACCISE TAXI/NCC ANNO 2025

News / Associazioni di mestiere - mercoledì 18 feb 2026 alle 07:41 | A cura dell'Ufficio Stampa


Entro il mese di febbraio 2026 deve essere presentata l’istanza, da parte del titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente (limitatamente ai comuni dove è sostitutivo del servizio taxi, in quanto non istituito), per beneficiare del credito d’imposta calcolato sull’accisa dei carburanti consumati nell’anno 2025.
Poiché il 28 febbraio 2026 cade di sabato, il termine è rinviato al primo giorno lavorativo successivo, cioè al 2 marzo 2026.

Non hanno subito variazioni le modalità e i termini di presentazione dell’istanza che, si ricorda, va presentata alla circoscrizione doganale competente entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno solare, come previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 1995. Ai sensi dall’articolo 2 del predetto decreto, l’istanza deve contenere: - le generalità dell’impresa - il domicilio - il codice fiscale, - la specie del servizio prestato, - gli estremi della licenza o dell'autorizzazione, - i dati identificativi dell'autovettura o del natante, ivi compreso il tipo di alimentazione (a benzina e/o a GPL) del veicolo, - la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato.

Si ribadisce che l’istanza deve quindi essere presentata entro il 2 marzo 2026 (poiché il 28 febbraio 2026 cade di sabato), corredata del visto del Comune (dal quale risulta il possesso della licenza o dell’autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di revoca o di sospensione, gli eventuali periodi di assenza, ecc).

La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza vistata dal Comune, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del credito d’imposta, rilasciando al titolare un provvedimento formale.

Si ricorda che il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo per il quale è concesso il beneficio (quadro RU del modello Redditi), come previsto dall’art. 5 del predetto decreto. In ogni caso, come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (attuativo della riforma fiscale), la mancata indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi non fa perdere il diritto al credito


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