AUTOTRASPORTO, IDONEITÀ FINANZIARIA OBBLIGATORIA. DIMOSTRAZIONE REQUISITO ANNUALE

News / Associazioni di mestiere - venerdì 13 mar 2026 alle 11:06 | A cura dell'Ufficio Stampa


Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione dello scorso 24 febbraio (vedi QUI) per informare che sono stati richiesti chiarimenti applicativi ai competenti uffici del Ministero Infrastrutture e Trasporti - MIT.

In merito ai quesiti posti da Confartigianato Trasporti, dalla Direzione Generale Sicurezza stradale e Autotrasporto, a firma del Direttore Ing. Fausto Fedele e del Dott. Tedesco (Dirigente Divisione Accesso alla professione e al mercato del trasporto di merci), sono pervenute le sintetiche conclusioni interpretative di seguito riportate:
1) rispetto alla previsione contenuta nel modello di certificazione (allegato 2) che riporta: "che i conti annuali della sopra identificata impresa consentono alla stessa di disporre di capitali e riserve pari a un valore di € ___ (Euro ___)", viene confermato che va bene la locuzione “pari a” come modificato nel nuovo modulo allegato alla circolare n. 4499 del 17.2.2026 e che quest’ultima locuzione non necessita di modifica o sostituzione.
2) con riferimento ai soggetti legittimati ad interfacciarsi con gli uffici della Motorizzazione Civile per conto delle imprese di autotrasporto in tema di idoneità finanziaria, viene confermato che la figura soggettiva delle “associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti nel Comitato centrale dell’Albo nazionale degli Autotrasportatori” rientra a pieno nell’ambito della lettera C del paragrafo “1. Legittimazione alla presentazione della documentazione attestante l’idoneità finanziaria” della circolare n. 4499 del 17.2.2026.

Pertanto, le Associazioni territoriali Confartigianato potranno, debitamente delegate dalle imprese, continuare a trasmettere annualmente la documentazione attestante l’idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto completa dei relativi allegati previsti dalla circolare ministeriale.

Sul punto il Ministero evidenzia che non può più essere inviata ex abrupto l’idoneità finanziaria ma che la pratica va presentata nella sua interezza dai soggetti di cui alle lettere “a, b, c” del paragrafo 1. della circolare n. 4499 del 17.2.2026.


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