EMERGENZA CARO GASOLIO: MISURE PER L’AUTOTRASPORTO MERCI

News / Associazioni di mestiere - lunedì 23 mar 2026 alle 16:40 | A cura dell'Ufficio Stampa


Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione (CLICCA QUI) con la quale informavamo della pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale  del Decreto-Legge 18 marzo 2026, n. 33 riguardante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
Il Decreto in commento introduce un insieme di misure che producono effetti positivi diretti e indiretti per il settore dell’autotrasporto merci, particolarmente esposto alla volatilità del costo del carburante registrato nelle ultime settimane.

Di seguito un’analisi dettagliata degli articoli di interesse per la categoria.

Articolo 1. Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti

La norma prevede obblighi, a carico delle società petrolifere e dei soggetti che approvvigionano la rete di vendita dei carburanti, di comunicazione e pubblicazione dei prezzi consigliati di vendita dei carburanti e contestuale trasmissione al Garante per la sorveglianza prezzi e al Garante per la concorrenza. In caso di violazione di tali obblighi si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero. I prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere aumentati nell’arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione. Come misura di contrasto alle pratiche speculative viene introdotto uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti, con comunicazione del Garante Prezzi diretta alla Guardia di Finanza per andamenti anomali. Il rafforzamento dei controlli e delle sanzioni contro comportamenti speculativi contribuisce a garantire condizioni di mercato più eque. Ciò si traduce in una maggiore tutela per le imprese di autotrasporto, spesso soggette a variazioni di prezzo non allineate ai reali andamenti del mercato internazionale.

Articolo 2. Misure in materia di accise

Dalla data del 19 marzo e per la durata di 20 giorni, le aliquote di accisa vengono ridotte come segue:

- benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;

- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

Tale norma comporta una riduzione immediata e generalizzata del costo effettivo del carburante, uguale per tutti a prescindere dall’attività svolta e dalla tipologia di veicoli utilizzati.

La rideterminazione temporanea delle accise su benzina e gasolio comporta una diminuzione immediata del prezzo alla pompa, con conseguente riduzione dei costi operativi per le imprese di trasporto.

La misura, seppur limitata nel tempo, consente di attenuare gli effetti più critici dei picchi di prezzo e contenere il ricorso a maggiori esborsi di liquidità di cassa.

In considerazione dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57, che ha disposto che il trattamento specifico sul gasolio commerciale trova applicazione anche per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), si ritiene che il taglio delle accise sia applicabile anche per l’HVO.

Sul punto siamo in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dei Ministeri competenti.

Articolo 3. Misure in favore dell'autotrasporto

È riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel mese di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026.

Tale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2026, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi entro il limite del costo sostenuto.

È demandato ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione, le procedure di concessione dei contributi.

Infine, in considerazione dell’andamento delle oscillazioni del prezzo dei carburanti, è previsto che fino al 30 giugno 2026 l’aggiornamento dei valori indicativi dei costi di esercizio pubblicato dal Ministero dei Trasporti, con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio, avviene con cadenza mensile e non più trimestrale.

Il decreto recepisce in modo significativo e tempestivo le richieste avanzate nei giorni scorsi da Confartigianato Trasporti e UNATRAS al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al Governo, rappresentando un risultato concreto dell’azione di pressione istituzionale esercitata dalla categoria.

Nel complesso, il provvedimento offre un mix di misure fiscali, compensative e regolatorie che vanno incontro alle criticità delle imprese di autotrasporto consentendo di migliorarne la sostenibilità economica nel breve periodo, rafforzando al contempo la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato dei carburanti.

In particolare, rispetto alle richieste avanzate da Confartigianato Trasporti al tavolo di confronto con il Viceministro E. Rixi, si evidenzia che:

  • • il combinato disposto tra la riduzione delle accise alla pompa per tutti e l’introduzione del credito d’imposta specifico costituiscono una risposta diretta e immediata alla richiesta di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza e compensare l’incremento del prezzo del gasolio;
  • • l’aggiornamento mensile della componente carburante dei valori dei costi di esercizio rappresenta un avanzamento rispetto al passato e risponde alla necessità, più volte segnalata, di evitare che gli aumenti restino a carico esclusivo delle imprese.

Si ricorda che per i contratti di trasporto conclusi in forma verbale i valori indicativi sono cogenti, mentre per i contratti in forma scritta è obbligatoria la previsione della clausola di adeguamento automatico del gasolio cd. “fuel surcharge”.

  • • il rafforzamento dei controlli e delle misure anti-speculative conferma la fondatezza delle segnalazioni avanzate da Confartigianato riguardo distorsioni nella formazione dei prezzi lungo la filiera;
  • • il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione e fiscalmente neutro, rappresenta uno strumento immediatamente fruibile, in linea con le richieste di interventi urgenti.

    Confartigianato Trasporti valuta positivamente l’intervento, pur riconoscendone il carattere emergenziale. L’Associazione manterrà alta l’attenzione e continuerà il confronto con il Governo, affinché le misure adottate vengano consolidate e inserite in una strategia strutturale di sostegno al comparto.

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