News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 31 mar 2026 alle 11:34 | A cura dell'Ufficio Stampa
L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, a seguito della conversione in legge del Decreto Legge 'Milleproroghe', ha adottato la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 (documento allegato qui sotto), recante l'integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione nella categoria 5 (quella del trasporto di rifiuti speciali pericolosi, ovvero sostanze che presentano caratteristiche pericolose per la salute umana o per l’ambiente come per ad esempio, rifiuti chimici, medici, o industriali), con particolare riferimento all'obbligo di dotazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli.
Il provvedimento si inserisce nel quadro applicativo del D.M. n. 59/2023 e, in particolare, degli articoli 16 e 17, che prevedono l'obbligo di tracciabilità dei trasporti anche mediante strumenti tecnologici.
In base a quanto stabilito, le imprese iscritte in categoria 5 sono tenute a dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione idonei a tracciare il percorso dei rifiuti, requisito che costituisce condizione di idoneità tecnica ai fini dell'iscrizione all'Albo.
L'attestazione della presenza di tali sistemi deve essere effettuata dal legale rappresentante tramite istanza telematica, entro il 30 giugno 2026.
Le aziende iscritte in categoria 5 dovranno quindi:
• installare sui propri veicoli sistemi di geolocalizzazione idonei alla tracciabilità dei rifiuti;
• attestare la presenza di tali sistemi tramite istanza telematica, a cura del legale rappresentante;
• completare l’adempimento entro il 30 giugno 2026.
Per le imprese con più automezzi è possibile presentare istanze separate per ciascun veicolo.
A decorrere dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali procederanno alla cancellazione d'ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli non conformi. Gli autoveicoli eventualmente già cancellati per mancato adeguamento potranno essere reiscritti, previa dimostrazione del possesso del requisito entro il medesimo termine.
Si ricorda, infine, che la deliberazione abroga e sostituisce la precedente Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 ed entra in vigore il 2 aprile 2026.
Per ulteriori dettagli, si rinvia ai testi della deliberazione e della circolare allegati.
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