SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 07 apr 2026 alle 07:30 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’Accordo Stato Regioni, siglato lo scorso aprile 2025, dispone l’obbligo di verifica dell'efficacia della formazione sulla sicurezza fornita alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Esiste, quando si ragiona di formazione in materia di salute e sicurezza, il principio di effettività, secondo il quale il Datore di Lavoro non è obbligato semplicemente allo svolgimento dell’attività di formazione indipendentemente dal risultato, ovvero la mera verifica dell'apprendimento da parte del lavoratore. Bensì va applicato un obbligo di risultato: la effettiva assimilazione dei concetti e dei contenuti da parte dei soggetti destinatari della formazione.

Ciò che viene quindi richiesto al datore di lavoro è il raggiungimento di un obiettivo concreto: l'assimilazione dei contenuti formativi da parte del lavoratore e la messa in atto nell'ambiente di lavoro di quanto appreso. E tale risultato deve essere verificabile ed obbligatoriamente verificato nella pratica.

Tali principi sono stati recepiti dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (in attuazione del contenuto nell'art.37 c.2 lett. b del D.Lgs.81/08): "individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

Verifica dell'apprendimento (durante la formazione) e verifica dell'efficacia della formazione (a distanza di tempo dal termine della formazione) sono due obblighi distinti e non sovrapponibili e che per questo usano strumenti differenti (identificati dal nuovo Accordo).
Come recita l’Accordo "la valutazione dell'efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale."

Si puntualizza ancora una volta che la misura dell’efficacia della formazione è passaggio fondamentale e "parte integrante del processo formativo"; il quale non può dirsi esaurito nella mera erogazione del corso, giuridicamente non valido allorché non abbia soddisfatto pienamente il principio giurisprudenziale di effettività.

La domanda che il Datore di Lavoro deve porsi è: quale livello di consapevolezza le lavoratrici ed i lavoratori hanno raggiunto rispetto al percorso formativo al quale hanno partecipato e quanto i loro comportamenti sono, in positivo, variati.

L'Accordo Stato-Regioni definisce appunto che, "laddove l'analisi evidenzi carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive." Come si ragiona né più né meno quando si valuta un rischio lavorativo: analisi, azione correttiva, verifica dell’efficacia.

La Conferenza Stato-Regioni suggerisce tre metodi per la verifica dell'effettività della formazione (Parte IV, punto 7. Dell’Accordo), ovvero:
1) l'analisi infortunistica aziendale (inclusi i ‘mancati infortuni’): analisi sul modello ‘prima – dopo’, misurando quindi l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo, inclusi i casi di “mancato infortunio".
2) la somministrazione di questionari al personale: si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell'attività formativa.
3) l'elaborazione di check list di valutazione: la check list deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro.

Questa ultima modalità (check list di valutazione) risulta probabilmente, in un primo momento, quella più facilmente applicabile; ne proponiamo un esempio (file PDF allegato qui sotto), personalizzabile da parte del Datore di Lavoro.
Niente toglie comunque che un domani l’azienda passi alle altre modalità o le integri alla ‘check list’ di valutazione.

Per gli approfondimenti del caso, viste le possibili implicazioni di queste tematiche a fronte di controlli degli Organi di Vigilanza, gli addetti del Servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato rimangono a disposizione delle imprese aderenti.


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