SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PUBBLICATE LE FAQ DAL MINISTERO DEL LAVORO SU ACCORDO STATO REGIONI

News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 07 apr 2026 alle 12:23 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato delle risposte ai quesiti interpretativi (FAQ) relativi all’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza. Le FAQ sono state elaborate da un gruppo interistituzionale costituito dal Ministero del Lavoro, INAIL, INL e Regioni, con l’obiettivo di fornire chiarimenti interpretativi e garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni normative.

Si richiamano in particolare gli aspetti di maggiore interesse:
• Caricatore per la movimentazione materiali (CMM): riconoscimento della formazione pregressa limitato ai corsi per gru mobili conformi ai nuovi contenuti; non riconosciuti i corsi per gru su autocarro ed escavatori;
• Modulo aggiuntivo “cantieri”: obbligatorio esclusivamente per datori di lavoro e dirigenti dell’impresa affidataria;
• Periodo transitorio modulo cantieri: pari a 24 mesi, durante i quali resta comunque l’obbligo di garantire una formazione adeguata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008;
• Formazione escavatori: eliminata la distinzione per massa; i percorsi pregressi sono riconosciuti solo se conformi all’Accordo 2012, diversamente è necessario un nuovo percorso formativo conforme al nuovo Accordo.
• Periodo transitorio generale: pari a 12 mesi dall’entrata in vigore (fino al 19 maggio 2026), durante i quali è possibile avviare corsi secondo i previgenti Accordi Stato- Regioni, inclusi requisiti dei soggetti formatori, durate e modalità di erogazione;
• Validità territoriale accreditamento: limitata alla Regione o Provincia autonoma che lo ha rilasciato; per operare in più territori è necessario ottenere accreditamenti distinti;
• Validità attestati: riconosciuta su tutto il territorio nazionale se conformi all’Accordo 59/2025;
• Crediti formativi: validità subordinata all’effettuazione degli aggiornamenti entro 10 anni; decorso tale termine senza aggiornamento, il titolo abilitante decade e deve essere ripetuto integralmente;
• Formazione lavoratori: deve essere erogata al momento dell’assunzione o al variare delle condizioni di rischio; non è ammesso il differimento entro 60 giorni;
• Modalità di erogazione: la videoconferenza sincrona è ammessa per la sola parte teorica, mentre la formazione pratica deve essere svolta in presenza; per corsi ad alto contenuto pratico (attrezzature e ambienti confinati) è richiesta la presenza fisica per l’intero percorso;
• Formazione attrezzature: obbligo di svolgimento esclusivamente in presenza sia per la formazione iniziale sia per gli aggiornamenti;
• Riconoscimento formazione pregressa: ammesso esclusivamente in caso di piena conformità dei contenuti ai requisiti del nuovo Accordo; non sono previste integrazioni parziali;
• Ambienti confinati: obbligo di completamento del percorso formativo entro 12 mesi dall’entrata in vigore; riconoscimento dei corsi pregressi solo se integralmente conformi;
• Preposti: aggiornamento con periodicità biennale; per i soggetti formati da oltre 2 anni
alla data di entrata in vigore, obbligo di aggiornamento entro 12 mesi; esclusa la modalità e-learning;
• Verifica finale: obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento, anche per i percorsi in cui non sono indicate modalità specifiche, con formalizzazione degli esiti;
• Attestati: tra i contenuti minimi obbligatori degli attestati formativi non è previsto l’obbligo di indicazione del codice ATECO; è facoltà del soggetto formatore inserire elementi aggiuntivi (es. firma del responsabile del progetto e del docente sull'attestato);
• Fascicolo del corso: obbligo di conservazione per almeno 10 anni presso il soggetto formatore, comprensivo della documentazione prevista, incluso l’elenco docenti firmato;
• Tutor: obbligatorio nei corsi a distanza e consigliato nei corsi in presenza con più di 10 partecipanti; non può coincidere con il docente;
• Lingua della formazione: obbligo di verifica per il datore di lavoro della comprensione della lingua veicolare da parte dei lavoratori; in caso di necessità devono essere adottate misure idonee a garantire la piena comprensione dei contenuti;
• Entrata in vigore dell’Accordo: fissata al 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro.

Per ulteriori approfondimenti, le imprese aderenti possono contattare gli addetti del Servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese Ravenna.


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