News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 09 giu 2026 alle 10:05 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il ruolo del preposto ed i compiti a lui assegnati sono di fondamentale importanza soprattutto per quelle attività in cui il datore di lavoro non può direttamente svolgere i compiti di vigilanza e sorveglianza nonché di esecuzione dei lavori.
La designazione, la nomina e la formazione del preposto è un obbligo non delegabile a carico del datore di lavoro.
Secondo la definizione normativa, il preposto è la persona che, in base alla gerarchia e alle sue competenze professionali, sovrintende alle attività lavorative altrui verificando che vengano correttamente eseguite dai lavoratori. Di fatto, dunque, il preposto è quella figura che ha il compito di vigilare un determinato processo all’interno dell’azienda affinché venga svolto in sicurezza secondo le normative vigenti.
Il Preposto è quindi una sorta di “sentinella per la sicurezza”, uno dei suoi principali compiti infatti è sorvegliare l’attività lavorativa al fine di garantirne il regolare svolgimento, accertandosi che i lavoratori recepiscano e mettano in pratica quanto indicato dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i suoi compiti però, non rientra l’ideazione di misure di prevenzione, il Preposto, infatti, si limita a far applicare correttamente quanto disposto da altri, come datore o dirigenti.
Il Decreto Legislativo 81/08 consente al datore di lavoro di individuare i preposti al fine di organizzare al meglio l’esecuzione delle lavorazioni rispettando le disposizioni inerenti la sicurezza. I lavoratori per ricoprire il ruolo di Preposto devono essere formati come previsto dall’ACCORDO Conferenza Stato e Regioni.
Chi può svolgere i compiti del preposto?
Tutte quelle figure professionali come capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala ed altri, possono essere inquadrate come preposti per la sicurezza, dal momento che nei loro compiti è previsto quello di coordinare e sorvegliare i lavoratori. Si può dunque dire che, all’interno di un’azienda, le figure considerate di rilievo e di responsabilità, sono già, di fatto, dei preposti. Da questo si evince come non ci si possa rifiutare di adempiere agli obblighi del preposto, dal momento che è il suo ruolo a renderlo tale.
Il nuovo Accordo Conferenze Stato Regioni pubblicato nel 2025 ha modificato l'articolo 19 del decreto 81/2008, con l'introduzione del cosiddetto “obbligo di intervento”, in caso il preposto rilevi comportamenti “non conformi” alla sicurezza; lo stesso può interrompere le attività produttive; analoga potestà viene successivamente introdotta in merito a deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo. È stato modificato anche l’articolo 26 del decreto 81/2008, concernente l'obbligo del datore di lavoro appaltante - in caso di appalto/subappalto - di individuare il personale con qualifica di preposto e comunicarne i riferimenti al committente. Si rammenta inoltre che la scadenza dei preposti già formati è stata anticipata a 2 anni e non più a 5.
Confartigianato Imprese Ravenna sta organizzando CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI CON INCARICO DI PREPOSTO (per i nuovi addetti nei giorni 29 e 30 giugno, per l’aggiornamento il 30 giugno).
In allegato trovate la SCHEDA D’ISCRIZIONE. Gli interessati sono pregati di restituire la scheda compilata in ogni sua parte e inviarla tramite fax o via email come riportato nella scheda stessa entro il 22/06/2026.
Ricordiamo che su richiesta vengono organizzati corsi aziendali con possibilità di effettuare formazione ed addestramento presso la sede del richiedente.
Gli addetti del Servizio Ambiente e Sicurezza rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento anche per quanto concerne l’organizzazione di corsi “aziendali”.
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