BONUS GASOLIO 2026: DAL 1° AL 15 SETTEMBRE LE DOMANDE

News / Associazioni di mestiere - lunedì 31 ago 2026 alle 14:49 | A cura dell'Ufficio Stampa


Facciamo seguito a tutte le nostre precedenti comunicazioni in argomento, da ultima quella del 4 agosto scorso (clicca QUI), per informare che è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026, con cui vengono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie previste dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113.
Dopo l’accordo di Palazzo Chigi del 22 maggio u.s., raggiunto a seguito della vertenza instaurata da Confartigianato Trasporti e UNATRAS con il Governo, per effetto dei vari provvedimenti emanati dall’Esecutivo in questi mesi le risorse complessive ammontano a 386,2 milioni di euro e sono destinate alle imprese dell’autotrasporto merci e TPL sotto forma di credito d’imposta, per compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto del gasolio nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026.
Il decreto direttoriale, attuativo del decreto inerministeriale (MIT-MEF-MASE) n. 183 del 27/08/2026, consente alle imprese di autotrasporto beneficiarie della misura di poter raccogliere i dati necessari per la predisposizione dell’istanza (compilazione del file fatture), che dovrà essere presentata per l’ottenimento del credito d’imposta esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma online predisposta dall’Agenzia delle Dogane, raggiungibile al seguente link http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it.

La piattaforma sarà aperta dal 1° settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di un ristoro, sotto forma di credito d’imposta, per gli acquisti di gasolio e HVO, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti, con veicoli di classe ambientale Euro V e VI, le seguenti attività:
a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
• persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
• imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) attività di trasporto di persone svolta con veicoli di classe M2 e M3 da parte di imprese di:
• noleggio di autobus con conducente;
• enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto pubblico locale;
• imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, competenza regionale e locale, autoservizi regolari in ambito comunitario.
Il ristoro è previsto fino alla concorrenza del limite del 70% della maggiore spesa sostenuta dai beneficiari nei mesi da marzo 2026 ad agosto 2026, per l’acquisto di gasolio ed HVO in Italia e in UE-SEE, rispetto al costo che avrebbero sostenuto acquistando lo stesso quantitativo al prezzo medio del mese di febbraio 2026.

Il modello allegato (File FATTURE), una volta compilato secondo le indicazioni del decreto, dovrà essere salvato come semplice file Excel per l’inserimento nella piattaforma.

A tal fine, il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia delle Dogane, anche raccogliendo le osservazioni e i quesiti pervenuti, hanno predisposto le FAQ utili all’accesso alla piattaforma e al corretto invio dell’istanza.
Si precisa che il credito spettante, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è cumulabile con altre agevolazioni.
Si evidenzia che è espressamente previsto che, anche successivamente all’erogazione del contributo, l’Amministrazione effettuerà controlli e, in caso di irregolarità gravi in relazione alle dichiarazioni sostitutive, procederà alla revoca del contributo stesso, con le conseguenze previste in tali casi.

I beneficiari del credito d’imposta sono tutte le imprese di autotrasporto conto terzi di merci e viaggiatori regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale – REN, come sopra meglio specificato, che, per usufruirne, devono presentare l’istanza esclusivamente attraverso una specifica piattaforma dal giorno 1° settembre fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026. Una volta ottenuto il credito, lo stesso deve essere utilizzato entro il 31/12/2026. Alla luce della normativa attualmente vigente, il credito d’imposta, se non utilizzato, sarà perso non essendo possibile il rimborso di tale agevolazione.

Diversamente da quanto inizialmente ipotizzato, non possono concorrere a tale ristoro le imprese con veicoli per il trasporto in conto proprio.
Ricordiamo che non si tratta di un click day, pertanto tutte le domande presentate nel periodo di apertura della piattaforma saranno accolte. Nel caso in cui le domande complessivamente presentate superino la dotazione economica prevista, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi alla somma complessivamente stanziata.

L’impresa richiedente deve accedere alla piattaforma tramite SPID/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procedere con l’inserimento di distinte istanze per il trasporto merci o per quello di viaggiatori.
Al momento del primo accesso è richiesto indicare per chi si intende operare:
• se stessi, ossia l’impresa di cui si è titolari come ditta individuale;
• l’impresa di cui si è rappresentanti legali, come risulta dall’Agenzia delle Entrate, quindi come rappresentante legale indicato nel “cassetto fiscale”.
Non è possibile delegare altri soggetti per le fasi di primo accesso alla piattaforma. Dopo il primo accesso, il titolare/rappresentante legale dell’impresa può eventualmente incaricare uno o più soggetti terzi (persona delegata o incaricata) per i successivi accessi alla piattaforma e per l’inserimento dell’istanza.
Il sistema, una volta effettuato l’accesso con SPID e CIE, verifica che l’impresa abbia i requisiti per ottenere il credito d’imposta e mostrerà l’elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa alla data del 31 agosto 2026, i cui consumi sono utili ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta.

Si tratta di:
• Autocarri di categoria N2 o N3 con classe ambientale Euro V ed Euro VI, di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, per le imprese di trasporto di merci per conto terzi;
• Pullman di categoria M2 ed M3 e classe ambientale Euro V ed Euro VI per le imprese di trasporto di persone per conto terzi.
In ordine alla predisposizione dei dati e dei documenti utili per l’inserimento dell’istanza in piattaforma, è necessario che l’impresa sia in grado di indicare, per le tipologie di veicoli sopra indicate:
• i litri di gasolio, compreso l’HVO, complessivamente acquistati, suddivisi per ciascuno dei sei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro, inserendoli nelle apposite 5 caselle che saranno visibili a video;
• al fine del controllo delle targhe dei veicoli per i quali è possibile avere il credito d’imposta, la piattaforma mostrerà l’elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa alla data del 31 agosto 2026 e l’impresa dovrà semplicemente selezionare quelli per i quali ha acquistato il gasolio ammesso a ristoro, senza selezionare gli altri (come autocarri da 3,5 t, minibus da 9 posti, veicoli Euro IV o inferiori).

Sarà inoltre possibile inserire direttamente a video le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio/HVO e che non sono presenti nell’elenco proposto in piattaforma (ad esempio, nel caso di recenti noleggi non inseriti nel sistema REN Noleggi).
Considerati i tempi stretti, è indispensabile che l’impresa predisponga lo specifico file fatture.xlsx, conformemente al modello in formato Excel diffuso dal Ministero (doc allegato).
NOTA BENE: FORMATO XLSX E NON XLS.

Il tracciato del file prevede complessivamente 5 dati per ogni fattura, che sono:
A – riferimenti fattura: va riportato, a seconda del caso:
• identificativo SDI della fattura;
• numero della fattura preceduto dal suffisso “net-” nel caso di pagamento con carte netting (quelle specifiche per l’acquisto di carburanti);
• nel caso di acquisti effettuati all’estero, il numero della fattura seguito dal segno meno “–” e dalla partita IVA / VAT del fornitore del gasolio/HVO.
B – tipo fattura:
• indicare CARB se la fattura riporta la/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i;
• indicare NO CARB se la fattura non riporta la/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i oppure se sono riferite alle carte specifiche per l’acquisto di carburanti (DKW, UTA, ENILIVE, Q8...).
C – importo netto:
• indicare il totale della fattura, al netto dell’IVA, usando solo cifre, senza separatori delle migliaia, con due cifre decimali separate dalla “virgola”.
D – importo carburante rimborsabile netto:
• indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell’IVA, all’acquisto di gasolio/HVO utilizzato per il rifornimento dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma (quindi escludendo la quota parte relativa ai rifornimenti dei veicoli non ammessi, ADBLUE, canoni, lavaggi, ecc.).
E – nazione di emissione:
• indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura (si veda l’allegato).

Ricordiamo che le imprese associate che usufruiscono del servizio fiscale saranno contattate direttamente dagli operatori incaricati della gestione della pratica, che provvederanno a raccogliere le informazioni e la documentazione necessarie, accompagnandole in tutte le fasi dell’adempimento.

Infine, evidenziamo che sono state pubblicate le FAQ ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (clicca QUI) relative al credito d’imposta per il ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio nel periodo marzo-agosto 2026.
Il documento fornisce numerose indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza e sulla documentazione da allegare, sciogliendo diversi dubbi che, nelle ultime settimane, hanno generato incertezza tra le imprese.
Tra gli aspetti più rilevanti segnaliamo:
• l’obbligo di utilizzare il file fatture esclusivamente in formato .xlsx;
• l’indicazione degli importi sempre al netto dell’IVA;
• la distinzione tra fatture CARB e NOCARB;
• la possibilità di includere le fatture relative ai rifornimenti effettuati ad agosto, anche se emesse a settembre;
• l’esclusione delle fatture riferite a rifornimenti effettuati a febbraio 2026, anche se fatturate nei mesi successivi;
• la conferma della cumulabilità del credito con il rimborso delle accise, nei limiti previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato.

Confartigianato Imprese Ravenna resta a disposizione delle aziende associate per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità di supporto.


In allegato, qui sotto:
- File FATTURE
- Comunicato MIT Apertura piattaforma


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