News / Associazioni di mestiere - mercoledì 23 set 2026 alle 12:25 | A cura dell'Ufficio Stampa
La procedura di comunicazione allo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili (SUER) mediante il Modello Unico Parte III, introdotta dal D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 15 luglio 2026, n. 223, in attuazione dell’art. 7, comma 10, del D.lgs. 190/2024, introduce nuovi adempimenti amministrativi che possono interessare anche le imprese installatrici, in particolare con riferimento all’eventuale trasmissione della documentazione per conto del titolare o del responsabile dell’impianto.
Tra gli aspetti che richiedono particolare attenzione rientra la disciplina applicabile agli impianti già entrati in esercizio anteriormente alla disponibilità del Modello Unico Parte III.
Il D.M. n. 223/2026 prevede, al riguardo, un periodo transitorio di sei mesi per gli impianti già in esercizio soggetti al regime di attività libera previsto dall’art. 7 del D.lgs. 190/2024. Considerato che il Modello Unico Parte III è stato reso disponibile sulla piattaforma SUER il 1° agosto 2026, si rende tuttavia necessario acquisire un chiarimento ufficiale in merito alla corretta decorrenza del periodo transitorio e alle modalità di computo del relativo termine.
Particolare attenzione merita, inoltre, la definizione del perimetro degli impianti pregressi effettivamente interessati dalla disciplina.
Al riguardo, non appare prudente ritenere automaticamente ricompresi tutti gli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 30 dicembre 2024, data di entrata in vigore del D.lgs. 190/2024.
Il riferimento contenuto nel decreto agli impianti soggetti al regime di attività libera di cui all’art. 7 rende infatti necessario chiarire, anche alla luce delle diverse fattispecie che possono essersi determinate nel periodo considerato, quali impianti debbano essere effettivamente ricondotti a tale regime.
La questione assume particolare rilevanza anche in considerazione dell’elevato numero di impianti fotovoltaici residenziali già realizzati e interessati, a diverso titolo, da misure di incentivazione.
Per tale ragione, si ritiene opportuno acquisire un chiarimento ufficiale in merito al perimetro di applicazione della disciplina agli impianti pregressi.
Tale richiesta, unitamente agli ulteriori e numerosi dubbi interpretativi concernenti l’applicazione del D.M. n. 223/2026, è stata sottoposta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica anche nell’ambito del confronto con le altre Organizzazioni di categoria del settore.
Per quanto riguarda, invece, gli impianti soggetti al nuovo regime, il D.M. n. 223/2026 prevede specifici termini per la trasmissione della comunicazione successiva all’entrata in esercizio. Anche con riferimento alle modalità di computo e alla decorrenza di tali termini sono stati richiesti chiarimenti al Ministero.
In attesa di riscontri ufficiali da parte delle competenti Amministrazioni, si ritiene pertanto opportuno evitare interpretazioni estensive della disciplina e attenersi alle indicazioni che saranno formalmente fornite dalle Amministrazioni competenti e che saranno tempestivamente comunicate alle imprese interessate.
Con riserva di fornire ulteriori e tempestivi aggiornamenti sulla materia.
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