News / Associazioni di mestiere - martedì 29 set 2026 alle 08:25 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il Ministero dei Trasporti ha emanato il Decreto 24 luglio 2026 (GU n.215 del16/09/2026) relativo alle norme tecniche relative all’omologazione, all’immatricolazione e alle visite periodiche di sistemi costituiti da impianti di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi (gas di petrolio liquefatto - GPL, gas naturale compresso - GNC e gas naturale liquefatto - GNL) destinati ad essere installati sui veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea e norme tecniche per le visite periodiche dei componenti sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi.
Il provvedimento, che riordina in un unico testo organico tutte le norme su omologazione, immatricolazione e visite periodiche degli impianti GPL, GNC e GNL degli ultimi 25 anni, divide nettamente le procedure d'officina in due casi:
• TRASFORMAZIONE DI AUTO IN AFTERMARKET: installazione di un nuovo kit a gas su un veicolo benzina o diesel. L'officina deve essere autorizzata dall'azienda produttrice del kit, che ne comunicherà il nominativo alla Motorizzazione.
• MANUTENZIONE DI AUTO NATE A GAS (DI SERIE): sostituzione dei serbatoi scaduti sulle vetture che escono dalla fabbrica già a metano. L'officina abilitata esegue l'interscambio delle bombole tramite il circuito SFBM, senza più richiedere il nulla osta cartaceo alla casa automobilistica.
LE SCADENZE CRONOLOGICHE
• DAL 1° OTTOBRE 2026 entrano in vigore le semplificazioni amministrative più importanti.
Significa che è già possibile evitare il collaudo in Motorizzazione per l'installazione dei kit, per lo smontaggio e per la sostituzione periodica delle bombole GPL e metano. Da questa stessa data sono attive le nuove tabelle di scadenza dei serbatoi e i requisiti di attrezzatura minima in officina.
• DAL 16 SETTEMBRE 2027, a un anno esatto dalla pubblicazione del decreto, va in vigore l'applicazione più generale di tutto il testo di legge e l'obbligo per i costruttori di adeguare i nuovi certificati di omologazione dei kit diventerà definitivo e strutturale.
• DAL 16 SETTEMBRE 2028 diventa vincolante e obbligatorio il nuovo requisito formativo per i tecnici (Allegato 23). Fino a questa data (quindi entro i prossimi 24 mesi) le officine possono continuare a installare i sistemi già presenti in magazzino, anche se associati a omologazioni precedenti non ancora aggiornate.
ESTENSIONE ALLA CATEGORIA L (MOTOVEICOLI): le procedure semplificate di omologazione dei sistemi aftermarket vengono estese a motoveicoli e ciclomotori (categoria L).
Vengono inoltre riorganizzate le prove per i sistemi standard, bicarburante (bifuel) e diesel-gas (DPL, DNC, DNL/ dual fuel).
REQUISITI OBBLIGATORI PER L'OFFICINA (ALLEGATO 22): per poter operare e firmare le dichiarazioni di installazione o sostituzione, l'officina deve possedere:
• Abilitazione alla meccatronica: regolare iscrizione alla CCIAA nella sezione meccatronica (Legge 122/1992).
• Firma depositata presso la Motorizzazione Provinciale di Competenza.
• Attrezzature minime UNI 11832-1:2021: disporre delle attrezzature previste dalla norma per la sottosezione impianti GNC, GNL e GPL.
• Certificazione del personale: Il tecnico deve possedere la certificazione UNI 11623-1:2016 (responsabile tecnico impianti GNC/GPL), oppure la qualifica ISO 23684 (Technical manager of workshop), o l'attestato dei corsi dei costruttori (15 ore teoriche e 9 pratiche in presenza, con aggiornamento di 6 ore ogni 4 anni).
SNELLIMENTO BUROCRATICO: ELIMINATO IL COLLAUDO (ALLEGATO 19)
Viene eliminata la visita e prova (collaudo) presso la Motorizzazione Civile per tre operazioni:
• installazione di nuovi Impianti in aftermarket (GPL, GNC, GNL, DPL, DNC, DNL).
• sostituzione periodica dei serbatoi/bombole GPL e GNC (di serie e aftermarket).
• smontaggio e rimozione dell'impianto con ripristino dell'alimentazione originaria.
L'officina rilascia la dichiarazione di installazione a regola d'arte (modello aggiornato D.M. 8 gennaio 2021), che permetterà alla Motorizzazione (o alle agenzie pratiche abilitate) di stampare la nuova etichetta di aggiornamento da applicare sulla carta di circolazione.
VEICOLI NATI A METANO: IL NUOVO FLUSSO SFBM
Come anticipato, viene azzerata la burocrazia per i veicoli nati a metano di serie. La sostituzione dei serbatoi GNC avviene sotto la gestione operativa di SFBM S.p.A. senza necessità di richiedere il nulla osta alla casa costruttrice del veicolo, riducendo drasticamente i tempi di attesa per l'automobilista e per l'officina.
ADEMPIMENTI TECNICI E PROVE DI TENUTA (ALLEGATO 17)
Al termine del montaggio, l'installatore è obbligato a eseguire:
• controllo totale delle perdite: ispezione di tutti i raccordi tramite rivelatore di gas o di fluido, con elettrovalvole aperte alla normale pressione di esercizio (tolleranza zero fuoriuscite).
• consegna Targhetta: applicazione sul veicolo della targhetta regolamentare indelebile del costruttore con QR Code per lo scaricamento digitale dei manuali d'uso.
TABELLA SCADENZE DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERBATOI (ALLEGATO 7): la periodicità massima per la riqualificazione e la radiazione dei serbatoi segue lo schema ufficiale:
• GPL (ONU 67): Sostituzione obbligatoria ogni 10 anni
• GNC nazionali (DGM): Riqualificazione ogni 5 anni; radiazione massima a 40 anni
• GNC (ONU 110 - classi da 1 a 4): Riqualificazione ogni 4 anni; radiazione massima a 20 anni
• GNL (ONU 110): Riqualificazione ogni 10 anni; radiazione calcolata in base alle condizioni d'uso
Il Decreto (qui sotto allegato) attribuisce quindi alle officine maggiori responsabilità tecniche e documentali nella compilazione della modulistica ufficiale, impone l'adeguamento formativo dei tecnici entro il 16 settembre 2028, prevede procedure di collaudo interno (prove di tenuta) più rigide ed uniformi, e introduce controlli a campione sulla conformità delle installazioni da parte dei funzionari della Motorizzazione Civile.
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