PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

News / Ambiente, sicurezza e qualità - venerdì 13 apr 2012 | A cura dell'Ufficio Stampa


Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 76 del 30 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012 recante "Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi."

Si tratta di misure integrative, che si aggiungono quindi a quelle già previste, anche come alternativa a disposizioni di prevenzione incendi (ad esempio, nel caso in cui gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI minore rispetto a quanto previsto dal DM 9.4.1994).

In particolare vanno evidenziate alcune norme che riguardano:

a) il servizio interno di sicurezza deve essere permanentemente presente durante l'esercizio, e quindinell'arco delle ventiquattro ore, e ricompreso nel piano di emergenza.

b) gli addetti assegnati al servizio interno di sicurezza devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica, anche se l’albergo non supera i 100 posti letto.

Attualmente infatti il DM 10.3.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro", all’Allegato X, prevede l’obbligatorietà dell’attestato solo per gli addetti in alberghi con oltre 100 posti letto. Ricordiamo inoltre che tale attestato è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, ai lavoratori designati dai datori di lavoro che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

c) tali addetti devono avere frequentato un corso di formazione in alcuni casi più elevato rispetto a quanto attualmente previsto. Si richiede infatti:

- Corso di 8 ore (tipo B dell’allegato IX del DM 10.3.1998) per gli addetti nelle strutture ricettive fino a 100 posti letto (attualmente è previsto per le strutture fino a 200 posti letto);

- Corso di 16 ore (tipo C dell’allegato IX del DM 10.3.1998) per gli addetti nelle strutture ricettive con oltre 100 posti letto (attualmente è previsto per le strutture con oltre 200 posti letto).

Ricordiamo infine che la scelta del numero degli addetti da assegnare al servizio interno di sicurezza ricade sul datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi, ma comunque non può essere inferiore a:

- 1 unità, fino a 100 posti letto;

- 2 unità, oltre 100 posti letto e fino a 300 posti letto, con l’aggiunta di 1 ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

Ulteriori informazioni ed approfondimenti rivolgendosi presso gli uffici del settore Ambiente e Sicurezza dell'Associazione


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