LAVORATORI AUTONOMI E P. IVA IN EDILIZIA

News / Paghe e consulenza del lavoro - lunedì 18 feb 2013 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 20 dicembre 2012, con il quale è stato individuato l'ambito di non applicazione della presunzione prevista dall'art. 69-bis, co. 1, del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla L. n. 92/2012, in relazione alle Partite IVA. 

 
Secondo l’innovazione portata dalla Riforma Fornero, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
1. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
2. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
3. che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La trasformazione prosegue il suo corso in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del committente nel caso di mancanza di progetto; un grosso problema per gli artigiani edili che lavoravano all’interno di un cantiere edile.
 
Il decreto ministeriale, richiamando le novità della Riforma Fornero, precisa che la presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. Per tali ultimi si intendono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un’Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001
 
In base a questa specificazione, agli imprenditori autonomi iscritti all’Albo delle imprese artigiane istituite presso le Camere di Commercio non si applica la presunzione di lavoro dipendente per le prestazioni lavorative svolte, dal momento che l’iscrizione è condizionata alla verifica del possesso di determinati requisiti da parte degli operatori.
 
A confermare questa indicazione, è intervenuto lo stesso Ministero del Lavoro con la circolare 32/2012 dove si ribadisce che l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane esclude l’operatività della presunzione di subordinazione delle cd. “partite iva” operanti all’interno di un cantiere edile per conto di un committente.
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le linee di intervento previste da precedenti indicazioni ministeriali sono da ritenersi non più operative.
 
Per qualsiasi informazione gli imprenditori associati sono invitati a contattare il Servizio Libri paga e Consulenza del lavoro della CONFARTIGIANATO della provincia di Ravenna.
 

‹ Torna all'elenco