DECRETO TRASPARENZA: NUOVI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

News / Paghe e consulenza del lavoro - venerdì 12 ago 2022 alle 15:05 | A cura dell'Ufficio Stampa


E' stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. Decreto trasparenza) di recepimento della Direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.
Il decreto entrerà in vigore domani, 13 agosto 2022.
Le prime istruzioni operative del Ministero sono state pubblicate con circolare 4/2022 il 10/8/2022.
Le disposizioni dettate dalla direttiva intendono promuovere l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro al fine di garantire la conoscenza e la prevedibilità.
In pratica, il c.d. Decreto “Trasparenza”, introduce una serie di obblighi informativi a carico del datore di lavoro per quanto riguarda le informazioni da comunicare in sede di assunzione relative agli elementi essenziali del rapporto di lavoro che, pertanto, devono essere ulteriormente dettagliati dal punto di vista dei contenuti.
Gli obblighi di informazione sono assolti mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto individuale di lavoro che dovrà essere conforme alle nuove prescrizioni normative nonché della copia telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.
Le informazioni eventualmente non contenute nell’atto consegnato potranno comunque essere comunicate non oltre sette giorni dall’ inizio della prestazione lavorativa.

Tra le informazioni da fornire vi sono:
1. l’identità delle parti del rapporto di lavoro (inclusi, ove esistenti, co-datori);
2. il luogo di lavoro;
3. la sede del datore di lavoro;
4. l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
5. la data di inizio del rapporto;
6. la tipologia di rapporto di lavoro;
7. l’identità dell’impresa utilizzatrice, nel caso di lavoratori somministrati;
8. la durata del periodo di prova, se previsto;
9.il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore, se prevista;
10 la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti;
11. i termini del preavviso;
12. l'importo iniziale della retribuzione con i relativi elementi, nonchè il periodo e le modalità di pagamento;
13. la programmazione dell'orario normale di lavoro, nonché le eventuali condizioni relative a cambiamenti di turno, lavoro straordinario e caratteristiche di flessibilità;
14. il contratto collettivo, anche aziendale, applicato con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
15.gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

Tali obblighi riguarderanno le nuove assunzioni (a partire dal 13 agosto) mentre i lavoratori già assunti potranno chiedere al datore di lavoro di fornire, aggiornare o integrare – entro sessanta giorni dalla richiesta del lavoratore – le informazioni sul rapporto di lavoro. I datori di lavoro saranno tenuti a conservare la prova della avvenuta trasmissione di tali informazioni e a renderle accessibili ai lavoratori.

In caso di inadempimento degli obblighi informativi, potranno trovare applicazione sanzioni pecuniarie da € 250 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato.

I nostri uffici hanno implementato i contratti di assunzioni con le nuove previsioni normative che verranno aggiornati in caso di ulteriori chiarimenti e interpretazioni degli enti.


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