ORAFI: PROBLEMATICA NICHEL

News / Associazioni di mestiere - martedì 23 apr 2013 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dallo scorso 1° aprile è entrata in vigore la norma UNI EN1811/2011 che individua le nuove modalità di prova di riferimento per il rilascio di nichel anche da parti di oggetti di oreficeria e bigiotteria.
L’entrata in vigore di tale norma crea, tra l’altro, il problema delle attuali giacenze di prodotti di oreficeria in oro bianco per i quali non è certa la possibilità della loro rispondenza ai limiti previsti per il rilascio di nichel a seguito di prove effettuate in base alla nuova norma.
In merito si mette a conoscenza il parere espresso da UNIONFILIERE Comitato Oro, che sostiene sia possibile continuare a commercializzare i prodotti in giacenza al 31 marzo u.s. che rispondano ai limiti previsti per il rilascio di nichel a seguito di prove effettuate in base alla precedente norma vigente, la UNI EN1811/2008.
 

UNIONFILIERE evidenzia, a supporto del suo parere, che l’art. 67 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento Reach) detta che “Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione”.
Lo stesso Regolamento, art. 3, n. 12, specifica che per “immissione sul mercato” si intende “l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato”.
 

La Commissione Europea, nel suo documento “Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale”, aveva, peraltro, già chiarito (punto 2.3) che “l’immissione sul mercato è l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere messo a disposizione a titolo oneroso o gratuito”.
 

La Commissione aveva, inoltre, precisato che “un prodotto deve essere conforme alle direttive di nuovo approccio applicabili quando viene immesso sul mercato comunitario per la prima volta”.
Alla luce di quanto sopra, pur non essendo scontato, in carenza di qualsivoglia giurisprudenza di merito, che le interpretazioni sopra ricordate siano applicabili nel caso in specie, è possibile ritenere, tenendo anche conto dell’equiparazione tra “importazione” (definita come “'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità”, cioè l’atto con cui il prodotto entra, per la prima volta, nel mercato comunitario) e “immissione sul mercato”, che i prodotti ceduti dai fabbricanti a terzi (imprese commerciali) anteriormente al 1° aprile 2013, possano essere ulteriormente commercializzati anche dopo tale data, poiché già “immessi sul mercato”, a condizione che il rilascio di nichel risulti conforme a quanto prescritto dal Regolamento Reach, utilizzando il previgente metodo di analisi (norma EN 1811:1998 + A1:2008).
 

Questo in considerazione del principio “tempus regit actum” (ovvero ogni azione è regolata dalla legge vigente al tempo in cui si è verificata), sancito, nell’ordinamento giuridico italiano, sia dall’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, sia dall’art. 2 del Codice penale.
Confartigianato Orafi, unitamente alle altre Associazioni componenti la Consulta nazionale Produttori Orafi, continuerà a seguire la materia sui tavoli preposti, sia a livello nazionale che comunitario.
 


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