LAVORATORI INTERINALI: COMUNICAZIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI ENTRO IL 31 GENNAIO

News / Paghe e consulenza del lavoro - martedì 21 gen 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa


I datori di lavoro che utilizzano lo strumento della somministrazione (Lavoratori interinali) devono effettuare nei confronti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o Aziendali, ovvero, in mancanza, ai sindacati di categoria dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale la comunicazione dei soggetti utilizzati. Più precisamente l'azienda, utilizzatrice del lavoratore interinale, deve comunicare ogni dodici mesi ed entro il 31/01/2014 (si veda fac simile denominato "COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO):

- Il numero e i motivi dei contratti di somministrazione (interinali) conclusi

- La loro durata - Il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

La violazione degli obblighi di comunicazione sopra descritti è punita con l’applicazione di una sanzione che va dai 250 ai 1.250 euro.

Il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione annuale è fissato, con riferimento ai dati del 2013, al 31 gennaio 2014.

 

CONFARTIGIANATO, se resa edotta in corso d'anno dell'utilizzo di lavoratori somministrati, procederà ad effettuare le comunicazioni del caso. Si coglie l'occasione per ricordare che l'utilizzo di lavoratori interinali deve essere annotato mensilmente sul LUL (Libro Unico del Lavoro)


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