DAL 19 LUGLIO IN VIGORE LA SCHEDA DI TRASPORTO

News / Associazioni di mestiere - venerdì 17 lug 2009 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il decreto 30/06/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/07/2009 istituisce la Scheda di Trasporto, ai sensi del D.lvo 214 del 22/12/2008, la cui obbligatorietà scatterà dal 19 luglio prossimo per tutti i trasporti affidati in conto terzi.
Restano esclusi i trasporti effettuati in conto proprio.
Il nuovo documento dovrà essere emesso, almeno in duplice copia, a cura del Committente o da soggetto ad esso delegato, ferme restando le responsabilità in capo al committente medesimo, e un originale dovrà accompagnare la merce ed essere conservato a bordo del veicolo. In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la Scheda di Trasporto o in alternativa uno degli altri documenti più sotto riportati o copia del contratto di trasporto.

I dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella scheda di trasporto riguardano:
vettore, cioè l'impresa di autotrasporto che è parte di un contratto di trasporto merci su strada
committente, cioè l'impresa che stipula il contratto di trasporto con il vettore
caricatore, cioè l'impresa che consegna e cura la sistemazione del carico
proprietario della merce, cioè l’impresa che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto (se conosciuto)
merce trasportata (tipologia, quantità, peso)
luoghi di carico e di scarico.

Per ciascun soggetto occorre indicare la ragione sociale, l'indirizzo, i riferimenti telefonici o e-mail, la Partita Iva e, per il vettore, anche il numero di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori.

Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce dovrà specificarne il motivo.

Esenzione per il collettame - Il trasporto a collettame è stato esentato dall'obbligo di essere scortato dalla Scheda di Trasporto. Peraltro il decreto definisce in modo parziale il collettame. E' infatti stabilito che l'esonero vale solo per i "trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato".

Documenti equipollenti - Sono considerati Documenti equipollenti alla Scheda di trasporto:
- la lettera di vettura CMR,
- i documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR, ecc…),
- il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009,
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
- il documento di trasporto (DDT) di cui al DPR n.472 del 14 agosto 1996,
- nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto 30/06/2009.

Tutti i documenti di cui sopra per essere considerati equipollenti alla Scheda di trasporto, devono essere adeguatamente integrati con i dati mancanti previsti nella medesima Scheda (almeno i dati del numero iscrizione Albo Autotrasportatori del vettore, indicazione del proprietario e del caricatore della merce qualora siano diversi dal committente).
La presenza a bordo del veicolo della scheda di trasporto deve considerarsi alternativa al contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n° 286, così come modificato dal D.Lgs. n° 214 del 22/12/2008.

Accertamento della corresponsabilità - Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n.286/2005 la Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell'accertamento della corresponsabilità del committente, del vettore, del caricatore, del proprietario delle merci, per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente.

Sanzioni. L’assenza a bordo del veicolo della Scheda di trasporto ovvero di altra documentazione equivalente o in alternativa della copia del contratto scritto, comporta l’applicazione per il trasportatore di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 120 euro nonché, all’atto dell’accertamento della violazione, il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto o altra documentazione equivalente ovvero copia del contratto redatto in forma scritta.
La sanzione per i committenti che non compilano o forniscono al vettore una Scheda incompleta o non-veritiera varia da 600 a 1.800 euro. La sanzione viene applicata qualora la scheda di trasporto o altra documentazione equivalente ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta non siano esibiti entro il termine di quindici giorni successivi all’accertamento della violazione.

Le sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non compilano correttamente ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

Una circolare ministeriale, di prossima uscita, dovrebbe chiarire alcuni dubbi interpretativi e applicativi tuttora esistenti.
Provvederemo ad aggiornarVi non appena ne saremo in possesso.

 

In PDF il fac-simile della scheda di trasporto


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