COVID-19: CONGEDI PARENTALI PER FIGLI IN DAD, IN QUARANTENA O POSITIVI

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 27 ott 2021 alle 15:11 | A cura dell'Ufficio Stampa


L'articolo 9 del Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 ha reintrodotto i congedi parentali a favore del genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
• sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
• infezione da Covid-19 del figlio;
• quarantena del figlio disposta dal Dipartimenti di Sanità Pubblica a seguito di contatto stretto ovunque avvenuto.
In caso di figlio disabile non è previsto alcun limite di età.
 
Al genitore spetta un congedo parentale retribuito al 50% con contribuzione figurativa.
Per gli eventuali congedi parentali previsti dagli articoli 32 e 33 Decreto Legislativo 151/2001, fruiti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le casistiche sopra richiamate, il genitore può fare richiesta di conversione del suddetto congedo con conguaglio dell'indennità dovuta.
 
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, in alternativa all'altro, può assentarsi dal lavoro senza diritto alla retribuzione e alla contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto.
 
I congedi di cui sopra spettano anche ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps.
 
Siamo in attesa della circolare operativa dell'INPS che chiarirà tempistiche e modalità delle domande.
Per ulteriori approfondimenti, le imprese aderenti possono rivolgersi agli addetti del Servizio Paghe e Consulenza del Lavoro.

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