FORMULARIO AD HOC PER TRASPORTI RIFIUTI DI PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE

News / Ambiente, sicurezza e qualità - mercoledì 09 feb 2022 alle 07:47 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto per la definizione del modello di formulario di trasporto per le attività di manutenzione e pulizia delle reti fognarie dando attuazione a quello che la normativa aveva disposto in merito all’utilizzo di un unico documento per automezzo e percorso per la raccolta e il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.  Con la delibera in esame, quindi, vengono stabiliti sia il modello di riferimento che le modalità di indicazione dei diversi elementi richiesti. 
 
Viene chiarito che il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs.152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino, alternativamente:
a) al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni fissate dal codice ambientale (art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006);
b) direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art.110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006.
 
Il modello deve essere emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività. 
 
Con riferimento alla vidimazione, il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare, identificato da un numero univoco e stampato e va compilato in duplice copia. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destinazione è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006. L’entrata in vigore del nuovo modello è fissata al 30 aprile 2022.
 
Testo della delibera scaricabile sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Normativa
 
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, le aziende aderenti possono contattare gli addetti del Servizio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.

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