LAVORO AGILE (SMART WORKING): DIFFERITA AL 1° GENNAIO 2023 LA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

News / Paghe e consulenza del lavoro - giovedì 01 dic 2022 alle 10:24 | A cura dell'Ufficio Stampa


Nel fare seguito alle precedenti notizie già pubblicate in materia, informiamo che il Ministero del Lavoro con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha disposto un ulteriore rinvio al 1° gennaio 2023 del termine per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile secondo la modalità semplificata di cui al DM n. 149 del 22 agosto 2022.

In virtù di tale modalità, introdotta in via strutturale dal D.L. Semplificazioni, il datore di lavoro, fermo restando l’obbligo di stipulare l’accordo individuale, dovrà comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro esclusivamente i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

A tal fine il Ministero del Lavoro ha reso disponibile sul portale Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) il modulo per la comunicazione delle informazioni richieste ed ha previsto la possibilità di attivare la modalità massiva di comunicazione (REST) per l’invio di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare.

Tuttavia, alla luce delle perduranti difficoltà di implementazione delle nuove procedure di comunicazione, il Ministero ha disposto un ulteriore differimento del termine per assolvere agli obblighi di comunicazione spostandolo dal 1° dicembre 2022 al 1° gennaio 2023.
Al fine di agevolare l’invio massivo delle comunicazioni di lavoro agile il Ministero, inoltre, renderà disponibile dal 15 dicembre 2022 una modalità alternativa, tramite file Excel, per l’inoltro massivo delle comunicazioni.

Rispetto agli obblighi di comunicazione, si ricorda che la procedura semplificata deve essere utilizzata nel caso siano stati sottoscritti accordi individuali di lavoro agile o nel caso in cui il periodo di lavoro agile “emergenziale” si protragga oltre il 31 dicembre 2022. L’art. 25bis del D.L. Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) ha, infatti, ripristinato fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del lavoro agile emergenziale, in virtù della quale è possibile ricorrere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa senza necessità di stipulare l’accordo con il lavoratore.

In tal caso il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare esclusivamente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile, a condizione che le comunicazioni abbiano per oggetto periodi che terminano entro il 31 dicembre 2022.


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