LAVORO NOTTURNO E LAVORAZIONI USURANTI, OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO

News / Paghe e consulenza del lavoro - mercoledì 22 mar 2023 alle 09:32 | A cura dell'Ufficio Stampa


Riteniamo opportuno rammentare anche quest'anno, in vista della scadenza del 31 marzo, quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 67 del 21/04/2011 recante disposizioni per 'l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti', e cioè l’obbligo di comunicazione per coloro che impiegano lavoratori notturni così come definiti nelle seguenti categorie:

• lavoratori a turni, di cui all’articolo 1 comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 66 del 08/04/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 (ovvero periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

• lavoratori notturni continuativi che prestano la loro attività peralmeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs.n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Inoltre, è previsto anche l'invio di una comunicazione a titolo di 'monitoraggio' per le seguenti attività:
• lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
• conducenti di veicoli pesanti (capienza complessiva non inferiore a 9 posti) adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
• lavoratori addetti alla cosiddetta 'linea catena', nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo.

Ricordiamo, inoltre, l'obbligo di comunicazione specifica quando il datore di lavoro inizi a svolgere delle attività in linea catena.
In questo caso il datore deve comunicare lo svolgimento di tali attività, entro 30 giorni dall'inizio delle medesime.

L'omesso invio della comunicazione citata, per il lavoro notturno comporta una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1500.
Per tutte le altre tipologie di attività usuranti, la sanzione non è prevista, perchè si tratta di comunicazione a carattere di 'monitoraggio'.


Informazioni ed approfondimenti possono essere richiesti agli addetti del Servizio Paghe e Consulenza del Lavoro dell'Associazione.


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