TARGA PROVA: PUBBLICATO DPR CHE NE MODIFICA LA NORMATIVA PER IL RILASCIO E LA CIRCOLAZIONE

News / Associazioni di mestiere - martedì 20 feb 2024 alle 10:12 | A cura dell'Ufficio Stampa


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 febbraio, il DPR 229 del 21 dicembre 2023 che modifica e semplifica del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, più comunemente indicato come 'TARGA PROVA'.
Questo decreto modifica gli articoli 1, 2 e 3 del precedente DPR 474/2001, così come da tempo richiesta anche da Confartigianato e sarà in vigore dal 29 febbraio 2024.

• Viene recepita la modifica introdotta dalla Legge 9-11-2021 n. 156, prevedendo che l’autorizzazione alla circolazione di prova sia rilasciata sia per i veicoli non ancora immatricolati che per i veicoli già immatricolati, fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. La possibilità di utilizzare la targa prova sui veicoli già immatricolati - ricordiamo - è il risultato degli incisivi, reiterati interventi di Confartigianato, che hanno consentito di sanare in via definitiva la complessa e controversa problematica e di garantire la piena operatività degli autoriparatori.

• Sono rivisitati i criteri di assegnazione e utilizzazione della targa prova nonché le condizioni per la sua validità, con una regolamentazione più rigorosa:
- Le autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare sono commisurate e contingentate in base al numero di dipendenti occupati e di collaboratori stabili dell’impresa (1 autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati; se il numero dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 è rilasciata 1 sola autorizzazione).
- L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile; ha validità annuale; non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza; è sempre revocata dall’Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata; è utilizzabile per la circolazione su strada di un solo veicolo per volta, tenuta a bordo dello stesso, nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o revocata.
- La targa utilizzata su un veicolo già immatricolato deve essere applicata in modo ben visibile, in modo da lasciare leggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso durante la circolazione di prova, non possono essere rimosse.
- Viene riformulata in chiave più rigida anche la regolamentazione concernente smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa.

I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del DPR 229/2023, ovvero entro la fine del prossimo mese di giugno.

Ricordiamo che l’autorizzazione alla circolazione di prova, è soggetta al pagamento del 'bollo', da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità 12 mesi e scadenza 31 dicembre e che varia in base alla classe del veicolo:
Autoveicoli € 206,69
Ciclomotori € 19,11
Motoveicoli € 31,00
Al fine di evitare l’obbligo di rinnovare il pagamento del bollo per l'anno successivo, le aziende che prevedano di non utilizzare le targhe prova dovranno restituire le stesse all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile entro il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento.

Ricordiamo inoltre che rimangono in vigore, rispetto all'uso delle targhe prova, gli obblighi previsti dal Codice della Strada, con sanzioni per chiunque adibisca 'un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso' o nel caso che il veicolo circoli 'senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega'.


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